martedì, 05 aprile 2011

In Italia ancora parlano di nucleare.

Fonte.

» 2008-09-13 11:06
Nucleare: si' dal 62% degli italiani
Presentata ricerca Ispo: per 47% anche su territorio nazionale
535138158.jpg (ANSA) - PERUGIA, 13 SET - Il 62% degli italiani e' favorevole alla produzione di energia nucleare, per il 47% anche sul territorio nazionale. Lo ha stabilito un'indagine Ispo realizzata per conto di Confesercenti su un campione di oltre 4.000 persone. Il rapporto e' stato presentato stamani da Renato Mannheimer in apertura della prima giornata del meeting nazionale di Confesercenti, in programma oggi e domani a San Martino in Campo (Perugia).

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Se 4000 persone fanno un'opinione, che è possibile raccordare all'opinione della popolazione italiana per intero, unitamente alla percentuale rilevata per il piccolo campione intervistato, alzo le mani!
Nel frattempo, almeno leggere il post  Energia pulita, due facce della stessa medaglia di questo stesso blog, ove sono stati riportate opinioni diverse sull'impiego del nucleare per produrre energia a basso costo. Perché mai costruirsi la propria opinione sul nucleare affidandosi solo sulle opinioni di propri simili? Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso? Mt 15,14 Perché, al contrario, non apprendere le verità da personalità giudicate, internazionalmente, sapienti sull'argomento ''centrali nucleari''?

L'indagine è simile a quella già condotta sul federalismo: <<8 padani su 10 vogliono il federalismo>>; l'analisi di questa affermazione, scaturita dall'indagine, porta a soffermarsi sul significato di padano: chi è il padano? Anche colui che viene dal sud dell'Italia e si è stabilizzato al nord dell'Italia per lavoro? Solo in quest'ultimo caso avrebbe un senso la percentuale dell'80% indicata dall'indagine. E, se basta avere un lavoro, oltre a risiedere nel nord dell'Italia, per essere considerato padano, forse i lavoratori rimasti nel sud dell'Italia si vedono imbrigliati nella iella più nera rispetto a coloro che, invece, un lavoro non l'hanno? Penso proprio di no!

lunedì, 04 aprile 2011

Campo libero all'emissioni poco raccomandabili per altri cinque anni.

Fonte.

» 2008-12-09 11:44
Ue, intesa su energie rinnovabili
Accordo Consiglio- Commissione- Parlamento, si' revisione nel 2014
energia_alternative_rinvio-ccbde2867f20907fcd2b4744cf92b729.jpg (ANSA) - BRUXELLES, 9 DIC - E' stata raggiunta un'intesa sulle energie rinnovabili fra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. L'intesa, a quanto si apprende, non riguarda direttamente gli obiettivi sia a livello Ue sia a livello nazionale, e tiene conto della richiesta italiana di una clausola di revisione nel 2014 sui meccanismi di cooperazione fra stati. Il pacchetto clima prevede che a livello europeo si arrivi al 20% di energie rinnovabili nel mix energetico per il 2020.

Altri cinque anni di danni all'ambiente globale grazie alla richiesta italiana che spinge al 2014 la revisione dei meccanismi di cooperazione tra stati membri dell'Uniione Europea. Meccanismi di cooperazione? Ancora chiacchere tra gli stati membri UE?
Il rinvio tra cinque anni per non apparire indietro nelle scelte strategiche, per non aiutare industie in questi tempi di crsi economica ove non solo bisogna contenere la stagnazione -in realtà, recesso da un pò di anni- ma occorre dare aiuti consistenti affinché, una volta superata la crisi, i nostri prodotti possano essere competitivi: troppo facile stanziare aiuti monetari dopo che il mercato riprende a far aumentare le entrate dello Stato....

Come già più volte richiamato in altri post,

Nucleare in Italia: arieccoli.

Nucleare in Italia: non demordono!

L'ambiente: questo sconosciuto (I).

Nucleare: anche sondaggi pur di motivare una scelta oramai non più sostenibile.

Inquinamento globale?

Energia dal nucleare, fissazione umana.

Nucleare in Francia: sicurezza e salute innanzitutto.

altre nazioni sono già in controtendenza per la produzione dell'energia necessaria nel globo: sempre più spazio alle energie alternative -di rinnovabile non c'è assolutamente niente, n.d.r.- con l'accantonamento della costruzione di centrali nucleari per la produzione di energia.
L'essere pronti, quindi, significa mettersi all'opera già da oggi, non significa da oggi le aziende dovranno essere in regola con le emissioni. D'altra parte, avere lungimiranza significa far nascere le nuove aziende, mentre piano piano si fanno investimenti per mettere migliorare il rapporto tra quelle esistenti e l'ambiente, già con le carte in regola, in modo che partano con il piede giusto. Questo non penalizza le aziende oggi; invece:


Fonte.

» 2008-12-09 16:21
Clima: Frattini, no ricadute lavoro
Nessun compromesso che provochi gravi sofferenze
(ANSA)- ROMA, 9 DIC- Il compromesso sul pacchetto clima-energia Ue 'non puo' essere raggiunto causando sofferenze alle industrie e all'occupazione'. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Franco Frattini in audizione davanti alle commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato. Il titolare della Farnesina ha ricordato che posizioni simili sono state espresse anche dal governo tedesco e da molti Paesi dell'Est Europa, che hanno 'compreso' le preoccupazioni manifestate dall'Italia.

La Germania ha fatto grossi investimenti nel fotovoltaico, risultando il più grosso produttore di celle fotovoltaiche in Europa.

domenica, 03 aprile 2011

Idrogeno, carburante per locomozione: inutile proposta dalla ricerca scientifica.

Fonte.

» 2009-01-24 13:12
Auto elettrica- idrogeno fara' boom
Esperti, entro il 2040 ci saranno 25 milioni di veicoli
auto_idrogeno-aec3a10e06c1ffe27e77cd8279d284ff.jpg (ANSA) - ROMA, 24 GEN - L'auto elettrica a idrogeno si fara' strada nei prossimi anni passando a 120mila veicoli entro il 2020 e quota 25 milioni entro il 2040. Secondo l'istituto Frost & Sullivan il successo sara' favorito dai governi che cercano soluzioni al caro-carburante e ai limiti di emissioni. La vettura a celle combustibili che produce elettricita' dalla reazione tra idrogeno e ossigeno e' la nuova frontiera su cui si stanno indirizzando diversi costruttori. F&S cita Fiat tra i 'protagonisti attivi'.

Il petrolio sta finendo, d'accordo, ma l'assenza del petrolio non avrebbe comportato grandi difficoltà per la civilità umana. L'acqua sì!

L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo; si trova principalmente nelle stelle e nei giganti gassosi. L'idrogeno è molto raro nell'atmosfera terrestre (1 ppm) e praticamente inesistente allo stato puro sulla superficie e nel sottosuolo terrestre. Sul pianeta Terra la fonte più comune di questo elemento è l'acqua, la maggior parte della materia organica -tutte le forme di vita conosciute-, il carbone, i conbustibili fossili, il gas naturale come il metano.

Il fatto che l'idrogeno sia diffusissimo non implica che produrlo sia altrettanto facile: in pratica, oggi il modo più economico per produrre idrogeno consiste nell'utilizzo (oltre il 95%) di petrolio o di altri combustibili fossili attraverso un processo chimico, oppure può anche essere estratto dall'acqua (3%) attraverso la produzione biologica nelle alghe o con l'elettrosi -con energia elettrica, via elettrolisi, o calore, via termolisi.
Utilizzando combustibili fossili il processo di estrazione produce enormi quantità di anidride carbonica con conseguente peggioramento del bilancio termico terrestre e gas serra. Industrialmente si gassifica il carbone; tutti i processi per produrre idrogeno richiedono grosse quantità di energia: l'idrogeno, quindi, non è un mezzo per produrre energia ma semmai per trasportare e immagazzinare energia; la fusione nucleare sopperirà nel futuro a questi notevoli bisogni di energia.
Bioidrogeno. La produzione biologica di idrogeno che sfrutta processi legati a microrganismi come microalghe, che producono idrogeno utilizzando come substrato principale acqua, come fonte di elettroni e protoni, e luce, come energia per far avvenire il processo, la biofotolisi.

Il motore a idrogeno in breve. Il processo dell'unione dell'idrogeno e dell'ossigeno, la cui unione dà luogo nuovamente ad acqua -attenzione a non cadere nella trappola che vede processi funzionare perché si autoalimentano- libera energia pronta per l'uso: le celle a combustibile (fuel cell), utilizzata sia sotto forma di motore elettrico per i trasporti e come centrale industriale per la produzione di energia elettrica. Le emissioni di scarto del processo non sono inquinanti, poichè vengono prodotti acqua calda e vapore acqueo. La cella a combustibile produce elettricità direttamente da ossigeno e idrogeno senza che avvenga alcun processo di combustione termica.
Una fuel cell riceve in entrata idrogeno dal polo negativo e ossigeno dal polo positivo, tra i due poli si interpone un catalizzatore a lastra di platino, il cui costo scenderebbe notevolmente se le celle a combustibile diventassero diffusissime; si forza l'idrogeno a scorrere verso l'anodo dove avviene la separazione, grazie al catalizzatore, tra cariche positive e negative: le cariche negative possono raggiungere il catodo grazie a un conduttore esterno, di fatto costituiscono corrente elettrica immediatamente utilizzabile e le cariche positive passano attraverso il catalizzatore raggiungendo il catodo, ove produrranno acqua ricongiungendosi con l'ossigeno.
Nel settore della mobilità, le case automobilistiche stanno seguendo, oggi, due strade:
1) motore elettrico "fuel cell"
2) motore a "combustione interna" in grado di utilizzare l'idrogeno come carburante. Questi motori utilizzano l'idrogeno liquido: la pericolosità  deriva dall'elevata infiammabilità dell'idrogeno, per cui i serbatoi devono pertanto consentire maggiori standard di sicurezza rispetto ai tradizionali serbatoi diesel o benzina. Inoltre i serbatoi dovranno mantenere il carburante alla temperatura di -253°, problema dello stoccaggio dell'idrogeno sull'autoveicolo. La liquefazione dell'idrogeno a temperature bassissime provoca un'imponente produzione di gas serra. Inquinante!

L'idrogeno reagisce inoltre violentemente con il coloro e il fluoro. Basta liberare una fuga di idrogeno a contatto con l'ossigeno per innescare una violenta esplosione oppure una fiamma invisibile e pericolosa che produce acqua in gas.

Si noti che la produzione di idrogeno è strettamente legata al petrolio, che è in via di esaurimento, e ai combustibili fossili. Il bioidrogeno è di produzione limitatissima, insufficiente alla domanda di consumi nel settore dei trasporti. Per il carbone ritorneranno in auge le miniere di carbone, con tutti i problemi di estrazione mai risolti dalla civiltà umana -i meno abbienti sono sempre alla base della ricchezza umana.

I comsumi di energia nel mondo

Tipo di combustibile Potenza in TW (TeraWatt)
Energia/anno in EJ (ExaJoule)
Petrolio 5,6 180
Gas naturale 3,5 110
Carbone 3,8 120
Idroelettrico 0,9 30
Nucleare 0,9 30
Geotermia, eolico,
solare, legno
0,13 4
Totale 15 471

utilizzano per il 37% petrolio, 25% carbone, 23% gas, 6% nucleare, 4% biomasse, 3% idroelettrica, 0.5% solare termico, 0.3% eolica, 0.05% fotovoltaico.

In defintiva, il motore a idrogeno non è ancora una soluzione alternativa a lungo termine.

sabato, 02 aprile 2011

Al via il nucleare in Italia, con tecnologia di qualche anno addietro...

Fonte.

Martedì 12 Maggio 2009, 18:45
Energia: ok Senato a delega al Governo su sviluppo nucleare

ROMA (MF-DJ)--Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 14 del disegno di legge di sviluppo, collegato alla manovra economica, con la delega al Governo per il rilancio del nucleare civile in Italia.

L'Esecutivo avra' sei mesi di tempo, dall'approvazione della legge, per emanare uno o piu' decreti legislativi con la definizione delle modalita' per lo sviluppo dell'energia nucleare in Italia. Dovranno essere definiti i criteri di localizzazione nel territorio degli impianti di produzione e di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio e di deposito dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare. Il Governo dovra' definire anche le misure compensative per le popolazioni interessate dalla costruzione degli impianti.


...tecnologia che rimarrà consolidata per tutto il periodo di funzionamento delle centrali costruite. Cioè, la tecnologia del 2009 rimane ferma a quella delle centrali di quarta generazione, quando la stessa Francia sta già lavorando da tempo a centrali nucleari di nuova generazione molto, ma molto più sicure. Questa tecnologia si vedrà immutata fino alla completa dismissione delle centrali costruite oggi: rimarrano allo stato attuale di una obsoleta tecnologia fino al 2050: data in cui probabilmente ci saranno buone novità con la fusione nucleare.

La notizia della delega al governo è riportata anche dall'Ansa.


Fonte.

» 2009-05-12 22:22
Senato, ok aula a delega su nucleare
Via libera all'art 14 del ddl Sviluppo
senato-b3cf87125b63f91c8be72f033002760f.jpg (ANSA) - ROMA, 12 MAG - L'Aula del Senato ha dato il suo ok all'articolo 14 del disegno di legge 'Sviluppo' che prevede una delega al governo in materia di nucleare. Si delega cosi' il governo ad adottare uno o piu' dl di riassetto normativo con i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare; i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare; la definizione delle misure compensative minime da dare alle popolazioni interessate.

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» 2009-05-13 10:37
Nucleare: Urso, non c'e mappa siti
'Notizie false, nelle citta' di cui si parla si sta per votare'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Non c'e' una mappa dei siti dove verranno costruite le centrali nucleari: lo assicura il vice ministro allo Sviluppo Economico, Adolfo Urso. Urso, smentendo notizie apparse su un giornale di oggi, parla di ''articoli di natura elettorale''.''L'articolo - ha detto Urso - e' privo di fondamento e vuole solo creare un clima negativo contro la legge che stiamo discutendo. Non e' un caso che le citta' e i luoghi di cui si parla sono centri dove si votera' nei prossimi giorni''.


Ci sarà un pullulare di Comuni che adotteranno la dicitura "Comune denuclearizzato", con la convinzione di bloccare la costruzione di una centrale nucleare all'interno del proprio territorio comunale.

Fatica inutile, perché il governo ha già messo le mani avanti: "utilizzeremo le zone militari per costruire le centrali nucleari", su cui i civili non possono fare niente. La domanda sorge spontanea: che senso ha dire nucleare civile se si utilizzeranno siti militari?

Misure compensative minime? Anche la salute ha un prezzo, si pensa; il non poter intervenire sui siti militari genera una situazione di estrema pericolosità per l'assenza di controlli: a tal proposito si leggano gli articoli su quanto avviene alle popolazioni che si trovano a vivere in Sardegna in zone date in concessione a operazioni militari. Ecco un resoconto sul probabile significato delle misure compensative.


Fonte.

Servitù militari, alla Sardegna 13 milioni di euro per opere pubbliche.
siti_militari_sardegna-1_55_20061204121917.jpgPer il quinquennio 2000/2004, lo Stato riconosce dei contributi alle regioni maggiormente oberate dalle servitù militari. Alla Sardegna la fetta maggiore dei fondi stanziati: 13,4 milioni di euro, che saranno suddivisi tra le quattro aree più penalizzate. La Giunta regionale ha stabilito che il contributo statale dovrà essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali.

Ascolta la notizia. Anche qui podcast
...omissis...
Le quattro aree vengono così individuate:
- La Maddalena, dove risulta interessato il solo Comune di La Maddalena, riceverà un contributo pari al 16% della somma totale;
- Poligono Capo Frasca/aeroporto Decimomannu (Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu), contributo del 25%;
- Poligono Salto di Quirra/Capo San Lorenzo (Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili e Ulassai), 40%;
- Poligono Capo Teulada (Comuni di Teulada e di Sant'Anna Arresi), 19%.

Escludendo l'area di La Maddalena, a ciascun Comune saranno distribuite le seguenti quote:
- Arbus 40%, Villasor 40%, Decimomannu 20%;
- Villaputzu 40%, Perdasdefogu 25%, Villagrande Strisaili 20%, Ulassai 15%.
- Teulada 84%, Sant'Anna Arresi 16%.

Nel frattempo fioccano i casi di leucemia in forme rarissime...

Altri post da leggere.

Energia  elettrica per le famiglie/uffici...

giovedì, 05 febbraio 2009

Nucleare  in Italia: oltre la convinzione...

domenica, 01 marzo 2009

Nucleare  in Italia: arieccoli.

sabato, 13 settembre 2008

Nucleare  in Francia: sicurezza e salute...

venerdì, 14 novembre 2008

Nucleare  in Italia: non demordono!

giovedì, 25 settembre 2008

Nucleare  : anche sondaggi pur di motivare...

sabato, 08 novembre 2008

Solare: Greenpeace, il solito pioniere.

martedì, 02 settembre 2008

Emissioni CO2: Italia in stallo.

mercoledì, 10 dicembre 2008

venerdì, 01 aprile 2011

Parlare di energia prodotta con il nucleare.


martedì, 22 marzo 2011

ADSL wireless italiana, come in Turkmenistan

Fonte.

- lunedì, 21 marzo 2011 - 11:11

turkm1_small.jpgIl Turkmenistan non è un paese per internauti. Il piccolo paese dell'Asia Centrale è ricco di petrolio, ma povero di connessioni. I pochissimi accessi alla Rete della nazione sono i più costosi del mondo. Un abbonamento illimitato, ad alta velocità, lo standard per molti Paesi occidentali, costa 6.821 dollari al mese. Una cifra che diventa ancora più spaventosa se si considera che il salario mensile medio di un cittadino del Turkmenistan è di 200 dollari. C'è da dire che ci sono anche "offerte" più convenienti: 43,12 dollari al mese, per un accesso limitato a 2Gb al mese, con una banda a 64 kbps.



Perché stupirci? La situazione è analoga in Italia per quanto riguarda le pennette wireless, la tanto decantata Adsl wireless o Adsl mobile: 20 euro al mese con una velocità di connessione che sfiora addirittura la velocità al tempo dei modem analogici a 56Kbps.

Va ad un massimo di 1200Kbps appena il browser ricarica le schede salvate precedentemente, per poi scendere paurosamente.

Per quei fortunati per i quali non vi è un limite massimo di GB scaricati mensilmente -d'altra parte, se il contratto parla di un ammontare di ore mensili non vi dovrebbe essere un ulteriore limite su quanto si scarica- ci si accorge che scaricare MB dal web comporta un abbassamento graduale della velocità tanto decantata all'atto della stipula del contratto. Come dire: non ti scriviamo che hai un limite di GB scaricabili, ma ci adoperiamo via s/w di centralina dallo scoraggiarti a farlo. Quindi, come Turkmenistan.

venerdì, 01 ottobre 2010

Analisi prevenute.

Fonte.

Insegnamento Informatica a partire dalle scuole medie e diffusione Open Source nelle PA

Vote 5 Voti
Il mondo come lo conoscevano i nostri padri e madri (io sono nato nel 1975, mio padre è del 36 e mia madre del 37) non esiste più. Loro usavano il grammofono o il mangiadischi, noi usiamo l'iPhone o il lettore mp3. Loro usavano la calcolatrice a manovella, la carta copaitiva o il ciclostile, l'encicloepdia in 40 volumi, noi usiamo il computer e internet. Due proposte. Una "per i nostri figli" e una "per noi" Proposta UNO: Ritengo sia d'obbligo l'insegnamento, a partire dalla scuola media fino al termine del percorso scolastico obbligatorio, dell'informatica, con una ovvia strutturazione in base alle capacità medie di apprendimento relative alla fascia di età. Per fare un esempio banale. Prima media: cos'è un computer, a cosa serve, come è corretto usarlo e come è scorretto, come funziona in generale (i vari programmi di scrittura, di calcolo, per fare immagini e suoni eccetera) visti in modo generale e con esercizi pratici (esempio: copiatura di un testo in un Word Processor, semplici calcoli matematici in un Foglio di Calcolo, semplici disegni in un editor grafico eccetera). Il tutto accompagnato da sessioni ludiche. Seconda media: Internet e la rete. Cos'è, come si usa, come si cercano informazioni e come ci si protegge .... ultimo anno delle scuole superiori: concetti di programmazione, infrastrutture di rete, server, client... Il tutto ovviamente sempre e comunque in via generica. Ritengo altresì indispensabile slegare questa nuova materia da un sistema operativo a pagamento (Windows) e puntare su un sistema Open Source (Linux) in modo da abituare lo studente al concetto che non tutto è a pagamento e che esistono sempre alternative che possono far risparmiare. Proposta DUE: Riguardo l'Open Source in via più amplia ritengo sia assolutamente necessario obbligare le PA all'adozione di sistemi Open di alta qualità e affidabilità (es. Debian o Red Hat per i vari server e Ubuntu/Kubuntu per i client) al fine di risparmiare tonnellate di denari pubblici. Faccio il consulente informatico e mi intendo abbastanza di questi aspetti. In via generale un singolo comune che amministra 1000 cittadini ha a disposizione almeno 5 Pc e un server per l'immagazzinamento dei dati. 5 licenze Windows Client (Windows Vista Professional o 7 professional, dato che XP uscirà tra brevissimo dalla commercializzazione e dagli aggiornamenti di sicurezza) costano al pubblico 329 € versione completa e 299 € versione aggiornamento. In bundle col Pc il loro costo effettivo scende a circa 100 € (inglobato nel costo del Pc). Immagino che per le PA ci sia uno sconto e quindi ipotizziamo costi solo 10€ a Pc. In aggiunta ci sono i costi di antivirus, antispam, programmi di produttività (Word, Excel eccetera), programmi di backup, firewalls software eccetera. Totale = circa 500 € annui per Pc + circa 4000 € annui per server = 6500 € annui per 5 pc e un server. Con soluzioni Open Source il costo diventa zero. E abbiamo visto il costo per un comune piccolo! I comuni di circa 1000 abitanti quanti sono? 10.000?5.000?1.000? Facciamo 500? Costo totale = circa 6.500 * 500 = 3.250.000 € annui risparmiati (e siamo stati stretti, analizzando soloo i costi dei Municipi!!) L'analisi è più approfondita e approfondibile e non è il caso di farla qui, ma la mia disponibilità e quella dei miei soci è totale per appunto approfondire questi aspetti. Ps. non ho trovato una categoria adatta e ho inserito in "Commercio". Mi scuso di questo.

Il risparmio non è veritiero, già a partire dalla considerazione che un sistema chiuso, anche se più caro, riduce la manutenzione al solo malfunzionamento dei programmi software installati e dei dispositivi di input/output aggiunti. L'Open Source necessita di utenti molto più esperti poiché a questi ultimi sarà richiesto di effettuare anche manutenzione software sul sistema operativo. è ovvio e banale che il costo di sistemi open source è basso dal momento che gli addetti software sono pagati ben al di sotto delle reali capacità richieste per mantenere efficienti tali sistemi.

domenica, 26 settembre 2010

Pulizia che elimina tossicità, sempre vero?

Fonte.

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Sono state fra le protagoniste dell'estate e non passano di moda con l'arrivo della stagione fredda. All'aperto o al chiuso, le piscine offrono a tutti gli appassionati di nuoto l'occasione per praticare tutto l'anno uno fra gli sport più sani, ma possono nascondere alcune insidie, secondo i ricercatori dell'Instituto de Salud Carlos III (Spagna) che hanno eseguito uno studio sui sottoprodotti di disinfezione (DBPs) presenti nelle loro acque: si tratta di sostanze che si formano quando elementi organici e minerali reagiscono con gli agenti disinfettanti come il classico cloro o il bromo e che sembrerebbero esporre al rischio di problemi respiratori e di genotossicità, cioè danneggiare il Dna e aprire le porte ad alcune forme di tumore.

Come riporta la rivista 'Environmental Health Perspectives' online, questo studio è il primo a dare una caratterizzazione completa dei sottoprodotti di disinfezione (Dbps) nelle piscine coperte e a studiare la genotossicità dell'esposizione a tali sostanze chimiche tra i nuotatori. Per l'indagine è stato dunque effettuato un esame completo dei Dbps in campioni di acqua prelevati da due piscine disinfettata con cloro o bromo e i dati sono stati messi a confronto con le eventuali modificazioni in alcuni speciali biomarker di genotossicità e con gli effetti respiratori degli sportivi: gli scienziati hanno rilevato prove di effetti genotossici in 49 adulti sani dopo che avevano nuotato per 40 minuti in una piscina disinfettata con cloro.

Per quanto riguarda gli effetti nocivi sui polmoni, gli studiosi hanno ottenuto dati sospetti, ma non ancora abbastanza chiari per distinguere l'effetto del semplice esercizio fisico con quello dei DBPs. Ecco perchè gli autori dello studio auspicano che nuove e più approfondite ricerche vengano effettuate sull'argomento.


Eppure, si fa caso solo al bruciore degli occhi durante la permanenza nelle piscine....quando si dice che nel terzo millennio si fa caso solo all'evidenza e non ai possibili risvolti dannosi dell'impiego malsano delle tecnologie.
Come la quantità di molecole metalliche rilasciate durante l'operazione di macinatura di caffè e zucchero perché questi alimenti siano quanto più palpabili possibile: sono assorbite direttamente dall'organismo per creare, in seguito, seri problemi di salute non appena la quantità assorbita è tale da minare seriamente la riproduzione cellulare degli organismi viventi.

domenica, 15 agosto 2010

Riforma del codice della strada,

altro che avere a cuore la sicurezza sulle strade!

Fonte.

In vacanza con la multa

Se in Svizzera dispensano multe per eccesso di velocità proporzionali al reddito di coloro che abbiano commesso l'infrazione, decisamente più fortunati possono considerarsi gli automobilisti nostrani. In Italia il "listino" delle contravvenzioni viaggia infatti a "prezzo fisso" indipendentemente da quanto i conducenti dichiarino all'erario.
Ecco quindi un periodo decisamente florido per le casse dello Stato. Da sempre infatti durante le vacanze estive si registrano gli "incassi" più interessanti, fondamentalmente per la gran mole di vetture che proprio nel mese di agosto fanno su e giù per lo "stivale". Diamo quindi uno sguardo a quel che si rischia considerando anche le novità introdotte dalla recente Riforma del Codice della Strada, ricordando che una guida eccessivamente veloce non solo mette a rischio la nostra ed altri sicurezza, ma anche il saldo del conto corrente e... dei punti patente!

Superamento del limite entro i 10 Km/h

Multa di 38 Euro.

Superamento del limite tra 10 e 40 Km/h

Multa di 155 Euro e decurtazione di 3 punti dal saldo patente.

Superamento del limite tra 40 e 60 Km/h

Multa di 500 Euro; decurtazione di 6 punti dal saldo patente; sospensione della patente da uno a tre mesi.

Superamento del limite di oltre 60 Km/h

Multa di 779 Euro; decurtazione di 10 punti dal saldo patente; sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Retromarcia in autostrada

E' un pericolosissimo "classico", figlio della distrazione e della mancata "uscita" nello svincolo desiderato. Il Codice della Strada lo punisce in modo particolarmente severo, al pari di chi supera il limite massimo di velocità di oltre 60 Km/h! Anche in questo caso si perdono infatti 10 punti dal saldo patente, mentre la contravvenzione è pari a 389 Euro.

Occhio ai sorpassi

Tra gli strumenti a disposizione delle Forze dell'Ordine per contrastare queste infrazioni abbiamo quindi il classico autovelox (che "immortala" il reato con una fotografia in un dato punto della strada) ed il Tutor, che al contrario valuta se far scattare o meno la contravvenzione basandosi sulla velocità media che avremo percorso in un determinato tratto (da un punto A "d'inizio" ed un punto B di "fine"). A questi, sulle strade statali si aggiunge lo "stana sorpassi". Alcune telecamere posizionate in punti più o meno pericolosi fotografano le vetture alle prese con sorpassi dove non consentito. La sanzione minima è di 74 Euro con perdita di 3 punti dal saldo patente, ma nel caso in cui il sorpasso sia avvenuto in zone particolarmente pericolose (ad esempio in curva) si rischia molto di più: multa da 150 Euro; decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da uno a tre mesi.

Agevolazioni

Infine ricordiamo che in base alle nuove regole del Codice introdotte dalla recente Riforma è possibile, per le multe oltre i 200 Euro e nel caso si dichiarino redditi bassi, di poter rateizzare l'intero importo. Mentre nel caso di sospensione della patente si può richiedere al Prefetto una deroga di tre ore al giorno al fine di andare e tornare dal lavoro o per assolvere ad incarichi socialmente utili. In questo caso però è previsto un allungamento dei tempi di sospensione del permesso di guida.


E' chiaro l'intento di fare cassa. D'altronde, anziché più rigore nelle spese dello Stato -ancora fumata bianca sul dimezzamento del numero dei parlamentari- il quale rigore è inteso, ahimè, solo come riduzione delle prestazioni sanitarie, ticket sui medicinali e ricerca medica, anche l'assenza di regole nelle gestione del Superenalotto - il premio più alto in tutto il mondo per le lotterie- lo conferma.

Per esempio.

Superamento del limite tra 40 e 60 Km/h . Ben diversa è la situazione tra una strada provvista di un vecchio cartello di limite di velocità di 40 Km/h dimenticato dagli ultimi lavori stradali e una strada di grande comunicazione: nella seconda situazione ci si troverebbe a controllare un'automobile che viaggia a circa 180Km/h...

Superamento del limite di oltre 60 Km/h. 779 euro: che cosa ha convinto il legislatore, o chi ne fa le veci, a fare lo sconto di 1 euro? La mentalità, in realtà, è rimasta ferma alla Lira!

...Tutor, che al contrario valuta se far scattare o meno la contravvenzione basandosi sulla velocità media che avremo percorso in un determinato tratto. Attenzione! Pare, ma non esiste alcuna nota in merito, che alcuni Tutor misurino la velocità istantanea (come avviene lungo il percorso autostradale bolognese) e non la media della velocità in un tratto autostadale. Non si capisce il motivo di due rilevatori di velocità a mò di Tutor lungo il tratto autostradale adriatico sulla corsia verso nord.

Multe proporzionali al reddito in Svizzera: che cosa dire circa l'alta velocità delle automobili? Forse una Punto o una Seicento raggiungono velocità elevate paragonabili a un Suv.

Oppure, che gli ultraottantenni debbano sottoporsi a controlli più severi o che non debbano guidare quando i giornali tacciono sulla continua morìa di ragazzi il sabato sera? Benvengano i controlli, ma non avalliamo che la presenza obbligatoria di un etilometro nelle discoteche possa scongiurare che un ubriaco -una cosa che succedeva tanti anni fa- o un drogato -la realtà che spaventa a tal punto che si cerca di allontanarla non parlandone nei mass media- si metta al volante di un auto?

giovedì, 15 luglio 2010

Ma...

Nuovo Codice: le ultime modifiche

a cura di Performedia

 

Il nuovo Codice della Strada dovrebbe essere definitivamente approvato prima della pausa estiva.
Il testo, rimbalzato qualche settimana fa dal Senato alla Camera dei Deputati è ora destinato a tornare a Palazzo Madama per la convalida definitiva... per l'ultima volta? Secondo il Ministro Matteoli sembrerebbe proprio di sì... vedremo!
L'unica certezza è che per ora collezioneremo un ulteriore ritardo, anche perchè inizialmente si era pensato che la Commissione Trasporti della Camera non avrebbe messo mano al testo "passato" in Senato, ma così non è stato... ecco in breve le ultime novità introdotte dalla Camera ed un piccolo riassunto delle "puntate precedenti..."

Anziani e giovani

Sono tra i protagonisti principali delle modifiche più attese: i primi al compimento dell'ottantesimo compleanno potrebbero incorrere in controlli medici più severi in sede di rinnovo mentre i secondi subiranno pene più aspre se sorpresi al volante semplicemente... brilli.
Ma andiamo con ordine. Gli automobilisti di domani potrebbero ottenere il "foglio rosa" già a 17 anni, ammesso che abbiano conseguito il patentino per un "due ruote". Successivamente il "giovane automobilista" dovrà però tenere tutti e due gli occhi ben aperti che tradotto sarebbe: guidare con intelligenza. Nei primi tre anni dal conseguimento della patente ed in caso di sospensione, quest'ultima subirà un allungamento "dei tempi" di un terzo e del 50% dal secondo reato in poi.

Alcol alla guida

Guerra anche all'alcol e tolleranza zero per chi siederà al volante dopo aver bevuto qualsiasi tipo di alcolico... 0,1 all'etilometro? E' illegale! Stesso discorso, ma indipendente dai "tre anni" dal conseguimento del permesso di guida, per tutti coloro che utilizzino l'automobile come attività professionale. Infine, spazio anche al "narco test". Grazie a questo sistema, simile a quello utilizzato per valutare il tasso alcolico, le Forze dell'Ordine potranno verificare l'uso di sostanze stupefacenti direttamente in strada.

Limiti di velocità e infrazioni al codice

Più generiche le nuove norme in tema di limiti di velocità. Nonostante il parere negativo dell'Associazione Amici della Polizia Stradale si potrà viaggiare su alcuni tratti autostradali fino a 150 Km/h (solo su quelli dotati del sistema Tutor). Un eccesso? Vedremo, sta di fatto che le sanzioni per chi trasgredisce alle regole si sono decisamente fatte più salate: chi supera i limiti di oltre 40 Km/h pagherà 2.000 Euro (erano 500) mentre chi va oltre i 60 Km/h verserà 3.119 Euro (erano 779).
Ammorbidite invece le regole per la perdita dei punti, poi le vedremo con più attenzione quando il testo si tradurrà in Legge, ma un buon esempio ce lo offre il superamento dei limiti di velocità: l'essere pizzicati oltre i 40 Km/h rispetto al consentito farà perdere 5 punti e non 10 come attualmente previsto. Di contro saranno inaspriti i metodi di recupero punti. Inoltre, con tre infrazioni gravi da 5 punti si dovrà risostenere obbligatoriamente l'esame teorico e la visita medica, esattamente come accade per chi oggi perde 20 punti.

Targhe, ciclisti, multe a rate, animali

Tra le altre "new entry" da segnalare l'introduzione (non è la prima volta che ci si prova) della targa personale legata al proprietario e non al veicolo; l'equiparazione dei ciclisti agli automobilisti in fatto di rispetto del Codice della Strada; la possibilità concessa a chi dichiara bassi redditi di pagare le multe a rate (per gli importi di almeno 400 Euro) e le sanzioni più severe per chiunque investa un animale senza far intervenire il soccorso veterinario. Queste le novità più interessanti, non ci resta quindi che attendere l'approvazione del testo in via definitiva per snocciolare nel dettaglio tutti i punti ai quali dovremo abituarci e per provare a capire se queste misure possano davvero aumentare il livello di sicurezza sulle strade.

domenica, 09 maggio 2010

Che cos'è la virtualità.

Fonte.


Tecnologia e Internet

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Pa: software per concorsi puliti

Lo ha annunciato il ministro Brunetta

09 maggio, 11:32
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, lancera' domani una iniziativa per i 'concorsi puliti'. ''Domani - ha spiegato Brunetta - saro' alla Bocconi per raccontare la riforma e per lanciare i concorsi puliti''. Si tratta ''di un software per la trasparenza dei concorsi pubblici''.Brunetta aveva gia' anticipato qualcosa in merito parlando di lavori in corso con Formez e Bocconi per un format di hardware e software che valuti solo il merito.

Un corso accelerato delle potenzialità del software. La virtualità grazie al software e, un domani, anche all'hardware, prodotti artificiali della mente umana.

Giusto una considerazione. I software per crittografare i dati: il fatto che siano credibili lo si deve alla pubblicazione dell'algoritmo utilizzato; quanto lo sarà un software fatto su misura' Come credere che il software per i concorsi nella PA non sia taroccato? Come sostenere l'autenticità dei dati dall'utente alla macchina e da questa al foglio stampato? Solo perché dietro i sono nomi istituzionali di tutto rispetto? Ma le istituzioni sono fatte di persone e le persone individualmente non sono controllabili.

E' necessario un ampio background di funzionalità di base prima di intraprendere una simile attività!


domenica, 18 aprile 2010

Polveri sottili e talk show.

Fonte.

Ultim'ora 17 aprile 2010 - 18.02

Lista aeroporti e spazi aerei chiusi per nube cenere

Islanda: Boschi, nube contiene silicati e metalli rischio terrificante per aerei

vulca2.jpgRoma, 17 apr. - (Adnkronos) - "La nube tossica e' fatta di silicati e metalli che si insinuano nei motori degli aerei e li bloccano. E' per questo che finche' ci sono tracce di queste polveri nell'atmosfera gli aerei non possono volare. Il rischio e' terrificante". Lo dichiara all'ADNKRONOS il vulcanologo Enzo Boschi in merito alla nuvola di ceneri sprigionatasi dall'eruzione del vulcano vicino al ghiacciaio di Eyjafjallajoekull, in Islanda. "Possiamo solo aspettare che queste polveri, presenti nell'atmosfera, vengano giu' con la pioggia", dichiara in merito ad una possibile riapertura anticipata degli aeroporti del settentrione italiano, chiusi fino a lunedi'. "Gli aeroporti vengono chiusi in base alle quantita' di ceneri presenti nell'atmosfera. Sono le autorita' portuali a misurarle, evidentemente al momento il pericolo c'e' ancora". Boschi tranquillizza quindi gli italiani su possibili effetti nocivi derivanti dalla vicinanza alla nube. "Non e' affatto nociva per l'uomo, a meno che non si respirino le polveri stando, per esempio, ai piedi del vulcano interessato dall'eruzione".


La pioggia viene invocata per tirare giù le polveri e far volare gli aerei: far volare gli aerei è più importante dei rischi per la salute una volta che queste polveri, più sottili del previsto in questa eruzione, entrino a contatto con il terreno e gli alimenti...

Si dice pure che:

  • I silicati sotto accusa: potenzierebbero gli anticicloni prolungandone la vita media.Non solo cella di Hadley, non solo indici AO; NAO ed AMO o l'influenza della luna, come si sosteneva qualche anno fa, ora tra gli imputati del potenziamento in sede mediterranea dell'anticiclone ci sarebbero anche le polveri di silicati che fungerebbero da assorbitori di calore in arrivo dal sole alle medie quote esaltando il processo di subsidenza e facendo così gonfiare il "pallone" anticiclonico e mantenendolo longevo a lungo;
  • sarebbero i prodotti antiparassitari sul banco degli imputati come il tetrasilicato di sodio che forma una pellicola inorganica dura sui vegetali; ostacola quindi l'attivita dei parassiti e possiede un'azione preventiva nei confronti degli insetti che perforano la cuticola delle foglie e dei frutti;
  • il silicato di potassio, considerato un ottimo concime fogliare, sarebbe sotto accusa;
  • ridurre l'uso di queste sostanze ma ovviamente non tutti sono d'accordo, in primis chi le commercializza;
  • Pittura ai silicati per interni, pittura traspirante e minerale a base di silicati di potassio per interni; fisiologicamente innocua, priva di conservanti e quindi molto idonea per persone allergiche; Idoneo per tutte le normali superfici interne di pareti e soffitti, ad es. in uffici, stanze di abitazione e da letto, cucine, bagni e cantine. Grazie alle sue caratteristiche ecologiche, idoneo per ambienti e persone sensibili, come nel caso di cliniche, ospedali, scuole materne o nel settore alimentare. Particolarmente idoneo su intonaci minerali, non pitturati, dei gruppi malte PI, II e III, vecchie pitture ai silicati e tappezzerie in fibra ruvida;
  • Art.21/303 - Art. 140/1124, Tutte le polveri sono da considerare potenzialmente dannose, specie per le vie respiratone alte e basse; tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle a base di quarzo (silice cristallina) che danno una grave fibrosi polmonare detta silicosi e quelle a base di amianti (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, ecc) che danno una grave fibrosi polmonare detta asbestosi ed esplicano inoltre azione cancerogena; le polveri di silicati, naturali o artificiali (il cemento Portland è assimilabile, nelle grandi linee, ad un silicato) possono causare bronchite cronica e, in soggetti immunologicamente predisposti, specie ad alte dosi e in presenza di impurezze in silice cristallina, anche fibrosi polmonare. Anche le polveri di calcari (ad es., il gesso è a base di solfato di calcio ; ad es., tutti i lapidei tipo marmo, traversino, ecc.) possono causare bronchiti su base irritativa.

Nel frattempo vanno di moda i Talk Show in TV.

sabato, 17 aprile 2010

Boom sull'acquisto con incentivi.

Fonte.

Tecnologia e Internet

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Incentivi: Scajola, prenotati 21,5 mln

Debutto sconti: boom per motorini, in 8 ore 100mila contatti

15 aprile, 20:28

Incentivi: Scajola, prenotati 21,5 mln (ANSA) - ROMA, 15 APR - Nelle prime 8 ore dal debutto 'prenotati circa 24mila incentivi, per un totale di 21,5 milioni', afferma il ministero dello Sviluppo. I contatti con il call center sono stati piu' di centomila. Per gli incentivi al consumo per i motocicli sono arrivate in otto ore richieste pari al 30% dei contributi disponibili. Un dato che lascia ipotizzare che si possa arrivare presto al tutto esaurito.


Li compreranno anche coloro che non hanno problemi di reddito e di lavoro. Perché non legarli all'ISEE?

venerdì, 16 aprile 2010

Quando ci vuole, ci vuole.

Fonte.

Su una cosa non c'è dubbio: non esiste modo migliore per farsi licenziare se non dire un bel "vaffa" al proprio capo. La cosa è talmente certa che a nessuno verrebbe in mente o avrebbe l'istinto di fare. Ma sul posto di lavoro ci sono altre frasi e parole che al capo suonano fuori luogo e che gli fanno pensare male, ma proprio male, sul conto del suo collaboratore. Probabilmente nessuno ha un capo tremendo come il megadirettore galattico del ragionier Fantozzi, più volte sottoposto alla prova della poltrona sacco su cui era costretto a sedersi. E di sicuro non conviene nemmeno avere un comportamento ossequioso in stile fantozziano e dire "Mi scusi, venerabile maestà? Disponghi di me come meglio vuole! Mi concedi l'onore di essere il suo umilissimo servo! Com'è umano lei!". Ma è bene conoscere quelle 5 frasi sbagliate che il capo proprio non vuole sentirsi dire.

1. Non è colpa mia
Qualcosa è andato storto con il lavoro e il capo ti convoca. Se c'è una frase che non vuole sentire è "Non è colpa mia". Quando si lavora ai manager non interessa sapere di chi è la colpa e nemmeno avere davanti a sé qualcuno che tenta di discolparsi. Ai leader in genere così come ai manager non importa sapere chi è stato la causa di un problema, ma interessa trovare chi sappia risolvere la situazione. L'atteggiamento giusto è quello di spiegare quali problemi si sono incontrati sul lavoro e proporre alcune soluzioni per il futuro. tentare di scaricare la responsabilità di qualcosa, in più, può dare fastidio perché riflette una mentalità infantile.

2. Non serve che nessuno mi insegni
Tutti hanno da imparare qualcosa e nessuno è così bravo da poter pensare di non avere bisogno di alcun insegnamento o consiglio. La frase, oltre che supponenza, indica un cattivo rapporto di fiducia con gli altri colleghi e scarsissima disponibilità alla collaborazione, qualità che invece è particolarmente apprezzata sul posto di lavoro. L'atteggiamento migliore? Mettersi subito in ascolto, condividere le proprie esperienze e ringraziare dello scambio di opinioni.

3. Posso fare solo una cosa alla volta
Altra frase che denota un cattivo rapporto con il capo e un sentimento di avversione nei confronti del lavoro. Al di là del fatto che è possibile anche fare più cose alla volta, se quello che intendevi dire è che sei già molto impegnato con un lavoro più urgente e più importante non ti rimane che dirlo in modo molto calmo e dettagliato. Per non essere criticati dai capi, contano i fatti: se un lavoro non si può fare perché già se ne sta facendo un altro è inutile rispondere con una frase fatta. Serve concretezza, cioè descrivere ciò che si sta facendo calcolando il tempo necessario per finire.

4. Non è un mio problema
Dire apertamente che non si è coinvolti da una problematica che si verifica sul posto di lavoro è una di quelle affermazioni che suonano come un "campanello d'allarme" serio. La frase mostra un disinteresse totale per il lavoro e suona anche come una provocazione, che nasconde un dissapore o una incomprensione precedenti. Al contrario anche se la questione non riguarda direttamente il proprio compito, è bene e utile mostrare interesse e volontà di aiutare.

5. Tengo famiglia
Sei arrivato in ritardo per l'ennesima volta perché hai portato il bimbo all'asilo? Che tu abbia sette figli e una moglie da mantenere non interessa a nessuno o comunque non è un argomento valido per pretendere di avere un trattamento di favore sul lavoro. Gli impegni di famiglia sono problemi tuoi, non del tuo capo. In alcuni casi le ragioni familiari ancora sono riconosciute, ma in questo caso vale la regola dell'equilibrio: mai approfittarne. A lamentarsi potrebbe non essere il tuo responsabile, ma il collega della scrivania accanto...


Il non poter dire frasi come una di queste cinque frasi consigliano di cambiare responsabile.

lunedì, 22 febbraio 2010

In cerca di lavoro: 10 consigli da non seguire.

Fonte.

10 consigli per cambiare lavoro

Hai il magone quando varchi il tornello di lunedì mattina? Guardi l'orologio a intervalli regolari di venti minuti durante l'orario d'ufficio? Prendi più caffè di quanti ne vorresti pur di allontanarti dalla scrivania? Hai sognato che il tuo capo venisse rapito dagli alieni? Allora forse è arrivato il momento di cambiare lavoro.

Non lasciarti scoraggiare dai dati sull’occupazione e dalla crisi economica. Il mercato del lavoro offre ancora opportunità e bisogna essere pronti a coglierle, ora e durante la ripresa.

Se in passato si rimaneva fedeli a una stessa azienda quasi tutta la vita, il concetto di posto fisso ha ormai ceduto il passo a quello di mobilità: cambiare lavoro è segno di dinamismo. Basta seguire pochi consigli per rendere la ricerca di un nuovo lavoro, magari di quello perfetto, un’attività non da incubo.

Che cosa vuoi fare da grande?
Avere un curriculum pieno di esperienze lavorative non significa necessariamente essere in grado di rispondere alla domanda che ci veniva rivolta da bambini: “che cosa vuoi fare da grande?”. In termini tecnici, si tratta di compiere un'autovalutazione delle esperienze e competenze. Chiediti se sei semplicemente alla ricerca di un posto di lavoro, se vuoi costruirti una carriera, o se vuoi avviare un’attività in proprio. Non escludere le possibilità del posto fisso in ufficio: part-time, telelavoro e lavoro freelance sono soluzioni possibili che possono andare meglio incontro alle tue necessità.
Cara, vecchia lista
Niente aiuta di più che trasferire i pensieri su un foglio di carta. Elenca le tue ambizioni: ti aiuteranno a tracciare l'identikit del tuo lavoro ideale. Forse contano per te la stabilità, la creatività, il successo, l’affermazione, l’autonomia, l’avventura, la spiritualità, l’impegno nel sociale, il rischio, il cambiamento, l'autorità? Non dimenticare di inserire nella tua lista un ingrediente fondamentale: la qualità della vita.
Pubblico o privato?
I fautori di un settore si sentono spesso in opposizione a quelli dell’altro. Non dimenticare che è possibile passare dal pubblico al privato e viceversa: non limitarti al settore dove rientrano le tue esperienze precedenti. Valuta se sei più incline a lavorare sulla spinta del successo aziendale o a offrire un servizio, e il tuo livello di tolleranza nei confronti di processi formalizzati e strutture gerarchiche.
Sì, viaggiare
Sei disposto alla mobilità nei confini nazionali o a livello internazionale? Il regolamento CEE del 1968, si riferisce alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e ti permette di sfruttare la possibilità di fare esperienze lavorative all’estero. Negli altri Stati membri è garantita parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso ai posti di lavoro e per l'assistenza fornita dagli uffici di collocamento. Il regolamento si applica a tutti i lavoratori.
Aggiorna il curriculum
Non lasciare il curriculum languire in una cartella dimenticata del tuo PC. Modificalo man mano che frequenti corsi di aggiornamento o se, ad esempio, cominci a studiare russo o apprendi l'uso di un nuovo programma. In caso contrario, corri il rischio di non inserire tutte le nuove informazioni. Il curriculum è una ‘fotografia professionale’, non permette molte divagazioni sul tema. Non inserire inutili hobby, ma solo gli interessi che denotino dinamismo intellettuale, impegno sociale e civile, e attenzione al proprio benessere. Elenca le esperienze lavorative a partire da quelle più recenti. Se le esperienze esistenti sono numerose, si possono accorpare per settore, enfatizzando di volta in volta quelle pertinenti alla posizione per cui ti candidi. E ricorda che è opportuno avere curricula diversi a seconda del posto che si cerca.
Cerca online
Invece di aspettare di imbatterti in un annuncio di lavoro, gioca d'anticipo: fai ricerche online e compila un elenco delle aziende che potrebbero essere interessate alla tua candidatura. Visita la sezione job del loro sito, trova l'indirizzo email fra i loro contatti ed invia il tuo curriculum con una lettera di accompagnamento. Non dimenticare di inserire i tuoi dati nei database dei portali dedicati alla ricerca di lavoro: l’opportunità dei tuoi sogni potrebbe arrivare direttamente nella tua casella di posta elettronica.
Rivolgiti agli esperti
Fra i servizi offerti dagli uffici di orientamento al lavoro, ci sono: elenchi d’imprese alla ricerca di personale, bandi di concorso e graduatorie pubbliche, consulenze personalizzate, assistenza qualificata per la stesura del curriculum o per rispondere a un’inserzione. Molti servizi di orientamento sono offerti dalle regioni e le offerte sono consultabili anche alla Borsa Nazionale del Lavoro.
Cura le pubbliche relazioni
Anche nell’era del web, il passaparola rimane uno strumento fondamentale per la ricerca del lavoro. Ogni cena, aperitivo, incontro casuale può celare un'opportunità: sii pronto a coglierla e mantieni la tua vita sociale attiva. In epoca di social network, anche i siti appositi per la gestione dei propri contatti professionali possono essere strumenti utili.
Credici
Per costruire la propria carriera è necessario diventare abili nel marketing di se stessi, secondo la vecchia logica per cui per avere successo bisogna proiettare un'immagine di successo. Sono necessari equilibrio, entusiasmo e fiducia in sé. Secondo lo psicologo Richard Wiseman, con questo atteggiamento si riesce anche a influenzare il fattore fortuna.
E infine… il colloquio
Sei stato diligente in ogni punto e sei riuscito ad ottenere un colloquio: non sprecare l'opportunità conquistata con tanta fatica. Anche per i veterani dei colloqui è bene spolverare le regole di base. Il ritardo è inaccettabile: cerca di arrivare dieci minuti prima e controlla di avere con te indirizzo, cartina e numero di telefono da contattare in caso di ritardo. Decidi cosa indossare il giorno prima e assicurati di scegliere vestiti che ti facciano sentire a tuo agio. Rileggi il curriculum e sii pronto a discuterne, ricordando date, nomi e dettagli. Infine, evita gesti e postura che tradiscano timidezza e nervosismo. E ricordati di spegnere il cellulare!

Aggiorna il curriculum
I corsi di aggiornamento costano; come poterselo permettere, se prima non si ha un lavoro che, oltre a pagare bollette, viveri e cure mediche, ci metta in grado di pagarci l'iscrizione a un corso di aggiornamento?
Sì, viaggiare
Viaggiare per andare a prendersi un posto di lavoro, d'accordo;  una volta ottentuo il posto di lavoro, la stabilità logistica è un punto fermo. Quale senso ha dover viaggiare se il posto di lavoro a tempo indeterminato obbliga ad andare in un ufficio lontano dalla propria residenza, presso la quale si è ottenuto precedentemente quel posto di lavoro?
Cerca online
Essere online oggi è una spesa "cartello": 20 euro al mese per il collegamento internet. Come ce lo si paga, se il lavoro non è in dirittura d'arrivo?

Chi ha scritto l'articolo non ha problemi di perdere il lavoro...


martedì, 02 febbraio 2010

Via due geni e i pomodori non marciscono.

Percorso:ANSA.it > Scienza e medicina > News

Via due geni e i pomodori non marciscono

Potrebbero arrivare a breve sui banchi, durano fino a 45 giorni

01 febbraio, 21:48

ROMA - Confezionati o da infilare nel sacchetto e pesare, da insalata o per fare la salsa, presto potrebbero arrivare nel reparto ortofrutta del supermercato o negli stand dei mercati rionali i primi pomodori 'a lunga conservazione', che restano freschi e sodi come appena colti per molte settimane: sono i pomodori nati togliendo al Dna della pianta i geni dei due enzimi della maturazione di questo ortaggio.

pomodori-b9874bae9794fefcb217ce298c165cc9_77527.jpgE' l'ultima modifica genetica con una possibile ricaduta in campo agroalimentare e si deve a Asis Datta del National Institute of Plant Genome Research di Nuova Delhi. I ricercatori indiani hanno identificato i due enzimi principalmente responsabili della maturazione del pomodoro dopo il raccolto, un fenomeno da incubo per i produttori che perdono moltissima merce dopo il raccolto perché matura troppo in fretta e diviene invendibile. Togliendo i geni per questi enzimi, alfa-mannosidasi (alfa-Man) e beta-D-N-acetilesosaminidasi (beta-Hex), i pomodori restano sodi e succosi per 45 giorni contro i 15 circa di un pomodoro standard.

La notizia è riportata sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze 'PNAS'. Molte perdite in campo ortofrutticolo sono ascrivibili al viaggio dei prodotti dal campo agli scaffali di mercati e supermercati perché nelle varie tappe della filiera, ortaggi e frutta maturano fino spesso a perdere la compattezza che gli è propria divenendo di fatto invendibili: si calcola che il rammollimento dei frutti è responsabile di qualcosa come il 40% della perdita di merce post-raccolto. I pomodori sono particolarmente delicati ed è facile che si si 'ammacchino' da un passaggio all'altro, così spesso quando arrivano a destinazione ordinati nelle cassette, si presentano già troppo rossi e privi di quella compattezza che li rende appetibili al consumatore, ovvero non sono più sodi e sono destinati ad una sonora bocciatura alla 'prova del tatto' dell'acquirente che li sta scegliendo per metterli nel carrello della spesa. Di fatto, giunti a destinazione, i pomodori standard durano qualche giorno e poi il loro aspetto sarà così mal messo che nessuno li vorrà più acquistare. "In un'economia globalizzata - scrivono gli autori del lavoro su PNAS - il controllo del processo di maturazione della frutta è di importanza strategica perché l'eccessivo rammollimento di questi alimenti limita la loro vita sugli scaffali".

Per far durare di più i pomodori gli scienziati indiani hanno individuato i due enzimi principalmente responsabili della loro maturazione, alfa-Man e beta-Hex. Tolti i geni per questi enzimi dal Dna dei pomodori, questi diventano a 'lunga conservazione', durano cioé mediamente 45 giorni contro i 15 giorni di un pomodoro standard. Invece la pianta del pomodoro e la qualità e quantità del raccolto non subiscono alcuna modifica dall'eliminazione di questi enzini, per cui non sembra esserci controindicazione per l'utilizzo di questo intervento di ingegneria genetica. La manipolazione dei geni di questi enzimi, dunque, potrebbe avere delle ricadute pratiche importanti in ambito agroalimentare; potenzialmente, infatti, la rimozione di questi enzimi potrebbe essere applicata anche alla frutta per allungare la sua vita sugli scaffali.


A breve termine non si può prevedere nulla, ma a medio termine e a lungo termine, cioè oltre due o tre generazioni, quale impatto verrà scoperto sulla salute umana?

giovedì, 21 gennaio 2010

Abiti nuovi non è sinonimo di abiti puliti

Fonte.

Capi d'abbigliamento nuovi? Sporchi come fossero usati!

A cura de Il Pensiero Scientifico Editore
20/01/2010 17.56.00

Quando si acquista un capo d’abbigliamento nuovo, si crede che sia pulito. Niente di più sbagliato. Una trasmissione televisiva Usa ha scoperto in vestiti appena usciti dalla boutique una popolazione assai numerosa di germi. Lo rivela ABC News.

Troppo spesso si trascura il fatto che i vestiti vengono provati o addirittura acquistati, portati a casa e restituiti qualche giorno dopo per il cambio. “Quando c’è un cartellino attaccato, la gente crede che un vestito sia immacolato”, spiega Tori Patrick, una negoziante statunitense. “Ma non sai mai dove è stato quel vestito”.

Lo staff della popolare trasmissione tv “Good Morning America” ha fatto analizzare una serie di capi d’abbigliamento (maglieria intima, pantaloni, maglioni) in vendita presso tre frequentatissime catene commerciali dallo staff della Division of Microbiology and Immunology della New York University coordinato da Philip Tierno.

I risultati? Inquietanti. Su alcune maglie sono stati ritrovati batteri provenienti da secrezioni respiratorie (tosse e starnuti), flora batterica tipica dell’epidermide, batteri fecali. Su una camicia di seta sono state ritrovate tracce di flora batterica vaginale e lieviti.

La carica batterica riscontrata in alcuni capi d’abbigliamento si è rivelata decisamente superiore alla media: “E alcuni di questi germi possono sopravvivere per settimane o mesi”, avverte Tierno.
Fonte: Canning A, McHugh R. How clean are your new clothes? Find out. ABC News 07/01/2010.

La sana abitudine delle nonne che lavavano qualsiasi capo d'abbigliamento prima di indossarlo. Che stupidità pensare che il capo d'abbigliamento si deteriori al primo lavaggio...


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martedì, 06 ottobre 2009

Energy drink, quale controllo per la salute?

Fonte.

In auto gli Energy Drink più pericolosi dell'alcol?

a cura di Performedia

"Non c'è solo l'alcol a rendere difficile la vita degli automobilisti. Nonostante i controlli degli organi di Polizia siano infatti concentrati sul tasso alcolemico, un recentissimo studio effettuato dall'Automobile Association inglese apre un nuovo fronte, a cui perfino le leggi che regolano la circolazione stradale non sembrano preparate.

Secondo uno studio effettuato dall'Automobile Association inglese, gli automobilisti che fanno uso dei cosiddetti "energy drink" sono una fonte di pericolo maggiore rispetto a quelli con un tasso alcolico fuori controllo.

Il motivo? Rilevamenti medici alla mano, l'effetto "energizzante" si concretizza infatti solo nei primi minuti dall'assunzione della bevanda, ma scatena una successiva e rapida ricaduta della soglia di attenzione, con una sonnolenza immediata.

Come noto, il Codice della Strada prescrive una generica "condizione psico-fisica ottimale" come requisito per la guida, ma non prevede la misurazione della soglia di attenzione senza l'intervento di agenti alcolici. Semplicemente, non costituisce reato.

La necessità di fare chiarezza sugli energy drink e sui loro effetti su i consumatori abituali inizia ad essere un argomento di dominio pubblico, soprattutto in Inghilterra, dove tra il 2002 ed il 2008 c'è stata una impennata delle vendite di queste bevande addirittura del 74%, con un consumo a testa che supera i sei litri annui.

Secondo la ricerca, in Inghilterra tra il 2002 ed il 2008 c'è stata una impennata di vendite di energy drink di oltre il 74%, con un consumo a testa che supera addirittura i sei litri annui.

Un vero fenomeno sociale, su cui imperversano da tempo le discussioni sul piano medico e farmacologico.

Non più tardi dello scorso febbraio, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha adottato un parere sui due ingredienti principali usati nelle bevande energetiche: la "Taurina" e il "d-Glucuronolattone".

Il gruppo di esperti ha esaminato la sicurezza di queste due sostanze in quanto componenti di bevande energetiche e non delle bevande stesse, che contengono diverse combinazioni di un certo numero di sostanze. L'esposizione a "Taurina" e "d-Glucuronolattone" attraverso un consumo abituale di bevande energetiche non desta preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza.

Esisterebbe infatti un sufficiente margine di tranquillità solo per i consumatori che utilizzino fino ad una lattina e mezza al giorno.

La Taurina e il d-Glucuronolattone sono sostanze naturalmente presenti negli alimenti nonché normali metaboliti nell'organismo umano. Tuttavia vengono entrambe utilizzate in concentrazioni nettamente più elevate nelle bevande energetiche.

E' stato infatti confermato che un utilizzo eccessivo e cronico di Taurina, il loro ingrediente principale, sia causa di ipertensione e problemi gastrointestinali anche gravi.

Tra gli ingredienti colpevoli troviamo anche la caffeina, che assunta in dosi abbondanti provoca contrazioni muscolari, anomalie del battito del cuore ed un forte calo della capacità di reazione. "

G.Giannetti

Martedì Ottobre 6


Ho presenziato per alcuni mesi in un paio di classi di un Istituto Tecnico Industriale: il consumo delle bevande energy-drink da parte dei ragazzi a scuola iniziava sin dalla prima ora del mattino.

La cosa scandalosa è che il bar posto all'interno dell'istituto scolastico le vende ai ragazzi senza essersi posto il problema. Inoltre, non mi risulta che nessuno tra il personale scolastico preposti a vario titolo sulle necessità scolastiche, dirigente scolastico e coordinatori vari, si sia mai preoccupato dell'attività di vendita del bar suddetto.


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sabato, 03 ottobre 2009

Batteria dell'auto scarica? Non seguite i consigli di Yahoo.

YahooBatteriaScarica.jpgAll'URL http://it.cars.yahoo.com/guida-intelligente/articles/arti... è comparso un articolo, riportato in fondo a questo post, che indica quali accorgimenti prendere per far ripartire l'auto in caso che la batteria fosse scarica.

Non seguitelo!

Anzi, se proprio volete acculturarvi, è sufficiente andare da un elettrauto, sperando che non sia allo stesso livello dell'autore di questo Yahoo blog, e chiedere.

Ciò che non bisogna assolutamente fare è collegare direttamente i due poli delle due batterie, quella scarica e quella carica. L'azione corretta è: collegare il polo negativo della batteria carica allo chassis, al telaio (ovviamente non un punto che sia verniciato) dell'auto che ha la batteria scarica mentre il polo positivo della batteria carica va collegato direttamente al polo positivo della batteria scarica.

Il consiglio errato del blog di Yahoo, che si fregia addirittura del titolo Guida Intelligente, metterebbe in corto la batteria carica nel caso che la batteria scarica avesse un difetto sostanziale, con la conseguenza di attivare una rapida scarica della batteria carica.

In realtà, occorrerebbe prima verificare quale sia la causa che ha reso la batteria scarica; a questo proposito, è utile acquistare un apparecchio per la ricarica intelligente della batteria delle automobili, apparecchio che solitamente include anche la possibilità di caricare le batterie delle moto a 6V o addirittura a 24V, come quelle degli autotreni. Questi apprecchi permettono di caricare le battterie in modo intelligente, poiché contengono un circuito elettronico per la ricarica provvisto di microprocessore provvisto di un programma ad hoc pretarato in fabbrica. La cosa furba di questi apparecchi è che permettono di fare un rapido check-up della batteria sotto controllo, esaminando se vi siano le condizioni di batteria in cortocircuito o batteria a circuito aperto; insomma, due condizioni che non permettono assolutamente di poter recuperare la batteria.

Ciò che credo sia incompatibile con l'inizio del terzo millennio è l'assenza di un banale circuito elettronico (quello descritto sopra), dal costo irrisorio di fabbrica, installato nelle automobili, in modo da indicare all'automobilista lo stato della batteria, anche in fase di carica per accertare lo stato  di buona salute dell'alternatore. Il costo che incide sui 30/40 euro per un apparecchio di ricarica intelligente delle batterie (ricarica intelligente a microprocessore da preferire anche per quelle a stilo AA o AAA) è il trasformatore, per cui i 10 euro del costo del circuito a microprocessore non influenzano affatto il costo finale dell'automobile, a partire da 8000 euro.
Eppure, il venditore di automobili fa slittare in alto il prezzo dell'automobile...


Batteria scarica? Ecco come farla ripartire

Le batterie causano migliaia di guasti di ogni anno, ma se la vostra è soltanto scarica forse non avete bisogno dell'aiuto di un meccanico.

Stavo proprio per farVi una domanda: quale pensate sia la principale causa di guasti per una automobile? Qual'è il danno più comune che vedo ogni giorno nella mia officina? Beh la risposta, probabilemnte il titolo dell'articolo è  un buon un indizio, è la batteria scarica. Quasi metà delle metà delle richieste di assistenza che riceviamo durante l'anno sono dovute a problemi con la batteria.

A volte una batteria scarica indica che avete un alternatore difettoso. Se avete appena installato una nuova batteria che si è scaricata nel giro di un paio di settimane, potrebber esser proprio quella la causa. In tutti gli altri casi spesso le cause dei guasti sono da imputarsi a scarsa dimestichezza, dimenticanze o negligenze.

Fortunatamente le batterie scariche sono facili da ripristinare. Tutto quello di cui avete bisogno è un altro automobilista disposto a dedicarvi quindici minuti del suo tempo.

Anche se la batteria è completamente scarica, cambiarla è molto semplice e lo si può fare anche da soli. Non avrete bisogno di strumenti particolari, e una presa collegata al motore sarà sufficiente, molte auto inoltre hanno già un piccolo kit di sopravvivenza con gli attrezzi necessati a far fronte a questo tipo di imprevisti

Come tutti sappiamo, lasciare le luci accese è la principale causa dello scaricamento delle batterie. Se è solo per poche ore probabilmente i danni non saranno irreparabili. Ma se avete lasciato la vostra auto per due settimane in aeroporto Spagna, magari durante le vostre vacanze, rischierete di trovare la vostra fuori uso.

La tecnologia delle batterie non è cambiata di molto da quando ho iniziato a lavorare molto tempo fa.
La maggior parte di esse utilizzano ancora piombo e acido solforico. Quelle più costose utilizzano piombo-calcio e piombo-antimonio, ma l' idea di base è la stessa.

Non voglio addentrarmi nella scienza, ma il motivo per cui le batterie a piombo o ad acido solforico durano per anni, in media da cinque a sette, è che il processo chimico è reversibile. Questo significa che sono le batterie ideale per uso automobilistico, perché possono essere utilizzate più e più e più volte. Sono le batterie ricaricabili più economiche.

Se avete la batteria scarica, il riavviare l'auto è piuttosto facile, ma controllate il vostro manuale d'uso prima! Alcune vetture, in particolare per i modelli ad alte prestazioni, non possono esser riavviate.

Per riavviare l'automobile, basta avvicinare l'auto "sana" a quella con la batteria scarica in modo che le rispettive batterie siano posti una di fronte all'altra. Aprite i cofani e tirate fuori i vostri cavi per la batteria. Azionate i freni, spegnete il motore e assicuratevi che le vostre auto non si tocchino. (non dovete fare in modo che le auto si conducano elettricità)

Prima usate il cavo rosso. Collegare un morsetto (molletta) all' estremità positiva  (+) della batteria funzionante e l'altro all'estremità positiva ( +) della batteria scarica.

Ora prendete il cavo nero. Collegare un morsetto (molletta) all' estremità negativa  (-) della batteria funzionante e l'altro all'estremità negativa ( -) della batteria scarica.

Attendere un paio di minuti per consentire ai cavi di voltaggio di assestarsi e quindi provare ad avviare la macchina con la batteria funzionante. Attendere un minuto e quindi avviare anche la macchina con la batteria scarica. Lasciarle entrambe al minimo per circa dieci minuti. Poi spegnere i motori di entrambe le auto e scollegare i cavi della batteria in ordine inverso (iniziate con ).

Avviare prima la macchina che ha avuto la batteria scarica e guidate energicamente per 15 minuti in  modo da aiutare la batteria a ricaricarsi del tutto. Lasciate spento tutto quello che abbassa il livello della batteria: non utilizzate l' aria condizionata, spegnete la radio e le luci e non accendete sigarette. Se la macchina non si riavvia dopo 10 minuti questo può significare che c'è un problema: o la batteria è irrecuperabile oppure c'è un problema più serio.

Ogggiorno è possibile connettere i cavi delle batterie anche attraverso le prese degli accendisigari delle due automobili. Io non le ho mai utilizzate, ma sembra una idea intelligente. Ma credo che il mio sia modo più sicuro. Oggi le auto dipendono motlo dall'elettronica, cerhiamo di non danneggiarle.

Se avete bisogno di cambiare la batteria, leggete attentamente il libretto di istruzioni. Quando si acquista una macchina batteria, è pronta per l'uso e già carica. Se guardate attentamente, dovreste trovare una data sul retro. Non acquistate una batteria che è rimasta sugli scaffali per più di sei mesi. Quale sarebbe il vantaggio di sostituire una batteria scarica con una batteria che sta per scaricarsi?


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domenica, 27 settembre 2009

Paradisi fiscali.

Aliquota al 5%, assenza di accertamenti, anonimato, nessuna confisca: lo scudo fiscale farà dell'Italia un paradiso fiscale a tutti gli effetti.

mercoledì, 23 settembre 2009

Da irresponsabili a paladini del futuro terrestre.

Fonte.

» 2009-09-22 16:35
Clima: Obama, rischiamo catastrofe
Ban Ki- moon, lentezza glaciale in negoziati per nuovo trattato
(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Se non si agira' al piu' presto sul clima si rischia 'una catastrofe irreversibile'. Lo ha detto il presidente americano Barack Obama. Al vertice Onu sul clima, ha spiegato che la minaccia e' 'grave, urgente e crescente' e 'il tempo rimasto per correre ai ripari sta per scadere. La sicurezza e la stabilita' di tutti i popoli sono a rischio'. In precedenza il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon aveva criticato la 'lentezza glaciale' dei negoziati per un nuovo trattato internazionale.

Coloro che non avevano firmato il protocollo di Kyoto, ora se ne sono resi conto della gravità delle condizioni ambientale del pianeta Terra. Era ora!

Tuttavia, ad oggi sono appena dietro la Cina per le emissioni di CO2, quasi novemila tonnellate contro le diecimila della Cina.

Per le misure da prendere, però, siamo ancora in alto mare; gli interessi dietro le quinte delle attività industriali rallentano di molto le decisioni politiche in merito alla riduzione delle emissioni nocive: il 20% è troppo, troppo poco per arrivare al 2050 con un'inversione di tendenza.

Lo scioglimento dei ghiacciai artici e antartici e la Corrente del Golfo risentono sì dell'invadenza dei gas serra, ma fanno parte dei cicli storici; è sufficiente andare indietro nel tempo per rivederne la mutazione e il corrispondente cambio climatico della Terra: migliaia di anni fa non esistevano emissioni nocive oppure dagli scavi archeologici non sono venute fuori attività lavorative che producessero tonnellate di CO2?


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lunedì, 07 settembre 2009

Energie rinnovabili, quali conoscenze?

Fonte.

FireShot capture #040 I falsi miti sulle energie rinnovabili - Il Sole 24 ORE - uuid=88846a50-9abd-11de-9df1-96595.jpg


Michael Grunwald: chi è costui?

Una ricerca su Google ci porta ai seguenti risultati:

Michael Grunwald is a reporter for The Washington Post. He has won the George Polk Award for national reporting, the Worth Bingham Award for investigative reporting and numerous other prizes, including the Society of Environmental Journalists award for his reporting on the Everglades. He lives ...omissis....

oppure

e ancora

Time Magazines's Michael Grunwald: the answer to Amercia's Energy ...


La sua biografia dice:

Michael Grunwald is a reporter for The Washington Post. He has won the George Polk Award for national reporting, the Worth Bingham Award for investigative reporting and numerous other prizes, including the Society of Environmental Journalists award for his reporting on the Everglades. He lives in ...omissis...

ma sul sito Booknotes, ne appare probabilmente più aggiornata questa versione:

Michael Grunwald is an award-winning senior correspondent for Time Magazine, based in Miami.

Mike grew up in Greenvale, N.Y., graduated from Harvard College in 1992, then worked as a local and national reporter for The Boston GlobePost, he covered the Justice Department and Congress and served as New York City bureau chief before moving to an enterprise beat in 2000. before joining the Post in 1998. At the

He first slogged into the Everglades while researching his first series, a yearlong investigation of the Army Corps of Engineers that won the George Polk Award for national reporting, the Worth Bingham Prize for investigative reporting and the Scripps-Howard award for environmental reporting. He returned to the swamp in 2002 for a series on the Everglades restoration project, which won the Society of Environmental Journalists award for in-depth reporting.

Mike then moved to South Beach, where he researched and wrote The Swamp, improved his backhand, and,...omissis...


Il sito web riporta alcune notizie sul libro di questo corrispondente statunitense; la modalità di scrittura è inequivocabilmente giornalistica: tutto appare come "allarme", "irreparabile, "scempio", "collasso ecologico", "stato deteriorato".
Sfugge quale sia la novità, nel 2009.
E ancora, parimenti alla discriminazione che si vuole operata nel comparto ricerca universitaria (si legga il post Non vedere oltre un palmo dal naso), si lanciano ulteriori definizioni della ricerca:
È divertente l'ipotesi di poter alimentare la propria automobile con gli scarti delle liposuzioni, ma questo non significa che sia il caso di sovvenzionarla. E' utile, a questo proposito richiamare alcuni termini della nostra lingua italiana.

Ricercare v. tr. [io ricérco, tu ricérchi ecc.]
1
2 cercare con cura, con particolare impegno per trovare, per scoprire, per conoscere; indagare

o del suo sinonimo

Indagare v. tr. e intr. [io indago, tu indaghi ecc. ; aus. dell'intr. avere]
1 compiere ricerche per conoscere qualcosa, per scoprire la verità su qualcosa o qualcuno.

Meglio ancora se si tira in ballo il termine speculazione,

Speculazione s. f.
1 la ricerca avente come unico scopo il conoscere, senza intenti pratici o applicazioni tecniche
;

che si adatta, in grande stile, all'affermazione di utilizzare gli scarti delle liposuzioni come combustibile. Esistono le speculazioni scientifiche, quelle che, al momento della loro pubblicizzazione all'interno del mondo scientifico, inizialmente sono sembrate al di fuori di ogni utilità pratica; quelle che, al momento della pubblicazione su un giornale scientifico -qualunque sia il giornale/rivista scientifica (mentre nei concorsi universitari fanno differenza -chissà secondo quale tabella mai resa pubblica o se solo nelle teste dei componenti delle commissioni giudicanti- se sono internazionali, locali o poco diffuse, differiscono in punteggio attribuibile per titoli, cambia solo il costo della pubblicazione producendo ricercatori, a torto, poveri e senza speranza o papabili in seno all'istituto con più soldi) appaiono solo un minuscolo e ininfluente contributo alla ricerca scientifica. Poco importa se a distanza di dodici anni un articolo dimenticato è stato ripreso e oggi ha cambiato un filone della ricerca, con notevoli risultati, nel combattere l'AIDS.

A voler combattere questo modo, sterile come si dice a gran voce dai non addetti ai lavori, inconcludente della maggior parte dei lavori di ricerca, a partire dalle tesi di laurea ovviamente fino a quelle di dottorato, ci pensano i settori industriali, che hanno coniato il titolo di Ricerca & Sviluppo, altresì detta R&D. Già, Ricerca e Sviluppo come se si sapesse già il futuro di tutte quelle attività di ricerca da intraprendere all'interno della realtà industriale; «si ricercano quelle cose che portano a uno sviluppo», mi dicevano i responsabili. Se avessero fatto caso al flop del primo esperimento sul riconoscimento vocale (Slam Door problem), non si sarebbe più investito sui temi Automatic Speech Recognition e Speech Synthesis. E' come pensare che il Nobel a Einstein sia a causa dei suoi lavori sulla relatività, invece lo ha preso sul suo lavoro sulla natura della luce!

Dunque, la ricerca, utile più che mai in tempi di crisi. La ricerca che non si assoggetta a prendere posizioni politiche, quindi anche orientamenti sulle proprie speculazioni, per dare nuovo impulsi alla realizzazione di macchine elettriche per il trasporto locale.

Molto discutibile è l'uso del termine rinnovabile, che rispecchia poco la realtà delle cose; nemmeno il Sole lo è dal punto di vista energetico.

Si legge nell'articolo biocombustibili di seconda generazione, come l'etanolo cellulosico, derivato dal panico verga, erbaccia della prateria, senza rendersi conto del fabbisogno reale per il trasporto su quattro ruote. Certo, a meno di non ritornare indietro nei secoli quando l'appannaggio dell'utile era limitato a pochi eletti, mentre il resto rimaneva confinato nella miseria, nella gleba.

Si legge nell'articolo I biocombustibili derivati da alghe, spazzatura, scarti agricoli o da altre fonti potrebbero rivelarsi utili: per produrli non ci sarebbe bisogno di terreni, o al limite solo di terreni generici; utile è, al contrario capire, i veri risvolti delle enormi quantità necessarie per produrre biocarburanti; a proposito, una lettura la post Biocarburanti e la fame nel mondo, porta a calmierare questa eventualità a causa dei tanti interrogativi senza riposta sull'argomento: non è noto il costo dell'impianto per produrre biocarburanti, non si conoscono le implicazioni derivanti dalle malattie (delle alghe stesse) in casi di una cultura estesa di alghe, per la quale non è noto quali saranno i metodi di concimazione, chmica o naturale, per ottenere grandi estensioni di alghe.

Si legge nell'articolo L'eolico va alla grande ed è in crescita:, ma nessuna attenzione viene data al rumore di sottofondo prodotto nel caso di una installazione eolica di notevole importanza; che cosa dovranno fare gli abitanti, già da tempo stabilmente residenti in prossimità della futura installazione e dal quale terreno traggono il proprio sostentamento? Semplice, dovranno abbandonare la zona, afronte di un ridicolo risarcimento, come è avvenuto per tutte quelle abitazioni rimaste in prossimità della linea ad alta velocità, la TAV...

Si legge nell'articolo Un nuovo impianto in Finlandia è già in forte ritardo e ha sforato il budget. Ecco perché, di recente, il Canada e diversi stati americani hanno accantonato i piani per la costruzione di nuove centrali: non è così, poiché la Francia ha già abbandonato l'EPR e sta puntando decisamente verso le centrali nucleari di quarta generazione, come si legge nel post Energia pulita, due facce della stessa medaglia, 23 settembre 2008. I proventi derivanti dalla costruzione delle centrali in Finlandia, Olkiluoto, e in Cina, due reattori nella regione del Guangdong, serviranno a finanziare gli studi e la realizzazione delle centrali nucleari di quarta generazione in su.
E l'Italia quali reattori ha stipulato di comprare dalla Francia?

Si legge nell'articolo sprecare meno energia, usare meno energia per avere la birra fredda come prima, la doccia calda come prima e la fabbrica produttiva come prima.
Come si fa a dire a un'azienda che produce le asciugatrici o che produce lavatrici di classe A++ (in cui immette come novità l'asciugatura...) di cambiare stile di produzione perché così gli altri possono cambiare stili di vita per risparmiare sull'energia consumata?
Come si fa, in tempi di crisi economica, a dire a quest'azienda di investire i ricavati per trovare un'altro posto nel mercato che sia compatibile con uno stile di vita compatibile con la riduzione dei consumi, lasciando a casa o in cassaintegrazione (pagati dallo Stato, che aumenterà le tasse su chi può permettersi ancora un lavoro remunerato decentemente, cioè oltre la soglia di 1100 euro indicata dalla Banca d'Italia per la sopravvivenza in assenza di vacanze e svagi) i relativi dipendenti?
E' facile prospettare scenari futuristici che spazzano via la situazione contingente se non si conoscono le situazioni economiche di chi si è trovato dentro le conseguenze della crisi economica, che in Italia, gira gira, si trascina irrisolta, in sordina, sin dalla fine degli anni novanta. Il giornalista staunistense non soffre della sindrome Bisogna non possedere niente per capire i bisogni degli altri. (G.Voglino).

Non si legge nell'articolo alcunché che riguardi la trazione elettrica: in Italia il Politecnico di Torino ha prodotto un prototipo di moto a trazioene compeltamente elettrica: la beffa, raccontata in una trasmissione televisiva -quelle solite utili trasmissioni mandate in onda dalle 23:30 in poi- sta nell'assenza di un interessamento da parte delle case automobilistiche contattate.

Però, i riconoscimenti George Polk Award, il Worth Bingham Award, il Society of Environmental Journalists award, ben mettono in risalto (gli italiani ben vedono il lavoro fatto all'estero, commiserando se stessi ingiustamente) un articolo dai contenuti scontati, da una parte, e tecnologicamente imprecisi, dall'altra. Sui medesimi contenuti si può invece investigare, almeno con la consapevolezza di leggere differenti opinioni e capire quali fonti di informazioni le sorreggono; ciò è stato alla base degli articoli, o post, pubblicati nel blog Due o tre cose, non di più; tra questi, se ne citano alcuni qui di seguito.

E ancora,

Segue, a evitare che nel prossimo futuro il link non sia più disponibile e l'articolo non più fruibile, l'articolo, non solo il link di rimando, apparso sul Sole 24 ore.


I falsi miti sulle energie rinnovabili

6 settembre 2009

Il mondo cerca affannosamente un'alternativa al petrolio. Dovrebbe fare tutto ciò che è plausibile per promuovere le energie alternative, ma anche questo non ha senso. Ci sono pressioni finanziarie, politiche e tecniche, oltre che vincoli temporali, che costringeranno a scelte difficili: le soluzioni dovranno andare nel senso di ottenere le maggiori riduzioni possibili di emissioni al minor costo e nel minor tempo possibile. Le macchine a idrogeno, la fusione fredda e altre tecnologie ipotetiche potranno anche sembrare accattivanti, ma rischiano di distogliere risorse preziose da idee che sono già ora raggiungibili e che sono efficienti sul piano dei costi. È divertente l'ipotesi di poter alimentare la propria automobile con gli scarti delle liposuzioni, ma questo non significa che sia il caso di sovvenzionarla.
In questi anni, l'idea di combustibili rinnovabili è parsa meravigliosa: le lobby agricole hanno convinto i paesi europei e gli Stati Uniti a varare programmi davvero ambiziosi per promuovere le alternative agricole alla benzina. Fino a questo momento, le cure (per lo più etanolo derivato dal granturco negli Usa e biodiesel ottenuto dall'olio di palma, dalla soia e dalla colza in Europa) si sono rivelate peggiori delle malattie.
Siamo ancora in tempo per scegliere una via realmente alternativa. Ma faremmo meglio a darci una mossa, cominciando ad abbattere i sette falsi miti sulle energie rinnovabili.

1) Bisogna azzerare la dipendenza dal petrolio
I combustibili fossili stanno producendo sfracelli sul clima e lo status quo è insostenibile. Attualmente il mondo scientifico concorda sulla necessità, per il bene del pianeta, di ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 25% da oggi al 2020, e di oltre l'80% da ora al 2050. Anche se di mezzo non ci fossero le sorti del pianeta, mettere fine alla dipendenza dal petrolio e dal carbone servirebbe anche a ridurre l'influenza globale dei "petro-banditi" e la vulnerabilità alle impennate dei prezzi dell'energia.
Le persone ragionevoli possono non essere d'accordo con l'idea che i governi devono scegliere fra soluzioni vincenti e soluzioni perdenti. Ma perché non accettare almeno il concetto che i governi non devono dare la priorità alle soluzioni perdenti? Purtroppo è quello che sta succedendo. Il mondo si sta affannando a promuovere combustibili alternativi che di fatto accelereranno il riscaldamento globale, per non parlare di una fonte energetica alternativa che rischia di vanificare gli sforzi per fermare il riscaldamento globale.

2) Gli effetti perversi causati dalla deforestazione
Nel 2007, i ricercatori hanno riconosciuto gli effetti perversi in termini di deforestazione provocati dai biocombustibili. Ci vorranno quattrocento anni di utilizzo dei biocombustibili per "ripagare" l'anidride carbonica emessa con la bonifica delle torbiere finalizzata alla coltivazione della palma da olio. I danni indiretti rischiano di essere altrettanto devastanti: in un pianeta affamato, se si usano per i biocombustibili le piantagioni destinate al consumo alimentare, bisognerà trovare un altro luogo per gli alimenti. Ad esempio, i profitti dell'etanolo stanno spingendo i coltivatori di soia statunitensi a passare al granturco, e i coltivatori brasiliani di soia, per coprire l'ammanco di soia, si stanno espandendo sui terreni da pascolo, e gli allevatori brasiliani, a loro volta, invadono la foresta amazzonica. La richiesta di biocombustibili fa crescere la domanda di cereali spingendo i prezzi e rendendo profittevole saccheggiare la natura.

La deforestazione pesa per il 20% sulle emissioni globali: a meno che il mondo non riesca a eliminare le emissioni provenienti da tutte le altre fonti, bisognerà salvaguardare le foreste. Ciò significa limitare l'impatto ecologico dell'agricoltura: è un compito impegnativo considerata la crescita della popolazione; è un compito impossibile se vasti terreni agricoli vengono convertiti alla produzione di piante utilizzate per produrre mediocri quantità di combustibile. Se gli Usa destinassero il loro intero raccolto di granturco all'etanolo, servirebbe a rimpiazzare solo un quinto della benzina consumata nel paese.

I cereali necessari per riempire il serbatoio di un Suv di etanolo basterebbero a nutrire una persona affamata per un anno: produrre biocombustibili scatena un costante rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari e tante rivolte per il cibo nei paesi poveri. Nonostante questo, gli Stati Uniti, in dieci anni, hanno quintuplicato la produzione di etanolo; prevedono di quintuplicarla ancora nel prossimo decennio. Così ci saranno più soldi per i sovvenzionatissimi agricoltori americani, ma anche più malnutrizione, più deforestazione e più emissioni.

3) Biocombustibili di seconda generazione
La normativa americana, pur offrendo un sostegno generoso all'etanolo da granturco, include nuovi ingenti fondi per i biocombustibili di seconda generazione, come l'etanolo cellulosico, derivato dal panico verga, erbaccia della prateria. Sarebbero meno distruttivi dell'etanolo da granturco (per produrlo servono trattori e fertilizzanti). Anche l'etanolo di prima generazione derivato dalla canna da zucchero - in Brasile fornisce metà del carburante per trasporti - è più ecologico dell'etanolo da granturco. Studi recenti indicano che qualunque biocombustibile che abbia bisogno di terreni agricoli per essere coltivato sarebbe comunque peggiore della benzina, quanto a effetti sul riscaldamento globale. Un disastro meno disastroso dell'etanolo da granturco resta comunque un disastro.

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I biocombustibili derivati da alghe, spazzatura, scarti agricoli o da altre fonti potrebbero rivelarsi utili: per produrli non ci sarebbe bisogno di terreni, o al limite solo di terreni generici. Ogni volta pare che manchino parecchi anni per giungere a un loro sviluppo commerciale su larga scala. Alcuni scienziati, poi, sono fiduciosi riguardo alla possibilità di usare erbe perenni a crescita rapida, come il miscanthus, per convertire la luce del sole in energia. Per ora i terreni agricoli sembrano particolarmente indicati per produrre il cibo di cui abbiamo bisogno e per immagazzinare il carbonio che serve per salvarci; non sembrano indicati per generare carburante. Nuovi studi suggeriscono che se vogliamo convertire le biomasse in energia, la cosa migliore è trasformarle in elettricità. E allora che cosa dobbiamo usare in auto e camion? Nel breve termine ...benzina. Semplicemente, dobbiamo usarne meno.

Invece di regolamentare i biocombustibili e sovvenzionare l'etanolo, i governi devono fissare parametri di efficienza energetica per fare in modo che il miliardo di automobilisti emetta meno gas di scarico. I sussidi vanno destinati al trasporto pubblico, alle piste ciclabili, alle ferrovie, al telelavoro, al car sharing e ad iniziative che inducano gli automobilisti a rinunciare all'auto. I politici devono smetterla di sovvenzionare progetti che non portano a nulla, di promulgare misure che comportano parcheggi in eccesso e limitano la concentrazione abitativa. Nessuna di queste misure è allettante come l'invenzione di un nuovo carburante magico, ma questi sono atti realizzabili e riducono le emissioni.
Sul medio termine, il mondo ha bisogno di macchine elettriche, unica risposta alla dipendenza petrolifera che non sia collocata in un futuro distante decenni. Già ora la produzione di energia elettrica causa più emissioni del petrolio, il che significa che bisogna dare una risposta anche alla dipendenza dal carbone.

4) Non basta progettare nuove centrali nucleari
L'energia atomica è a emissioni zero: tanti politici, e perfino qualche ambientalista, l'hanno sposata come alternativa a carbone e gas naturale. Negli Usa, che ricavano il 20% dell'energia elettrica dalle centrali nucleari, le società di servizi pubblici stanno pensando a nuovi reattori per la prima volta dopo il disastro di Three Mile Island, nonostante i timori per incidenti o attacchi terroristici e la mancanza di un sito di stoccaggio per le scorie radioattive. Russia, Cina e India si preparano a rilanciare l'atomo.
L'energia nucleare non risolve la crisi. La prima ragione è la tempistica: l'Occidente ha bisogno di operare tagli importanti delle emissioni nei prossimi dieci anni. Il primo nuovo reattore negli Usa sarà pronto nel 2017. Nel resto del mondo, gran parte dei discorsi sul nucleare sono rimasti tali: non c'è alcun paese occidentale che abbia più di un impianto nucleare in costruzione, e, nei prossimi dieci anni, decine di sedi esistenti diventeranno obsolete: è impossibile che il nucleare possa intaccare anche minimamente le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica prima del 2020.

Poi, ci sono i costi. In teoria, per le centrali nucleari servono molti denari per la costruzione, ma meno per la gestione. In realtà, si stanno rivelando molto costose da edificare. L'esperto Amory Lovins ha calcolato che le nuove centrali nucleari costeranno tre volte di più di una centrale eolica (e questo prima che i prezzi di costruzione esplodessero per varie ragioni: la stretta creditizia globale, l'atrofizzazione della forza lavoro nel settore e un restringimento dell'offerta causato dal monopolio mondiale di una società giapponese per la fucinatura dei reattori). Un nuovo impianto in Finlandia è già in forte ritardo e ha sforato il budget. Ecco perché, di recente, il Canada e diversi stati americani hanno accantonato i piani per la costruzione di nuove centrali; ecco perché Moody's ha appena avvertito le società di servizi pubblici che rischiano il declassamento se cercheranno di dotarsi di nuovi reattori; ecco perché le energie rinnovabili hanno attirato 71 miliardi di dollari di capitali privati in tutto il mondo nel 2007, mentre il nucleare ha attirato zero dollari.

I produttori di energia nucleare negli Usa stanno cercando di convincere i politici ad aggiungere alle facilitazioni già esistenti (garanzie sui prestiti, sgravi fiscali, sovvenzioni dirette e altre gentili concessioni che beneficiano il settore dalla culla alla tomba), altre elargizioni. Costruire i reattori non ha molto senso a meno che non sia qualcun altro a pagare.
Ecco perché la spinta più forte per il nucleare viene da paesi dove l'energia gode di finanziamenti pubblici. Si parla di sanzioni: se il mondo vuole colpire l'economia iraniana, forse bisognerebbe lasciare che i mullah si costruiscano le loro centrali nucleari.
A differenza dei biocombustibili, il nucleare non aggrava il riscaldamento globale. Un'espansione nucleare, come il recente piano dei repubblicani americani, che vogliono cento nuove centrali da oggi al 2030, costerebbe migliaia di miliardi di dollari garantendo vantaggi modesti in un futuro lontano.

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La lobby del nucleare ha un solo argomento forte dalla sua: se il carbone è troppo sporco e il nucleare è troppo costoso, come produrremo il succo che ci serve per tirare avanti? L'eolico va alla grande ed è in crescita: lo scorso anno quasi metà della nuova energia prodotta negli Usa è venuto dall'eolico; nel 2007 la sua capacità globale è cresciuta di un terzo. Nonostante abbia decuplicato la produzione di watt a livello mondiale in un decennio (ora il primo produttore è la Cina e anche l'Europa ha imboccato quella via), l'energia eolica rappresenta ancora meno del 2% dell'elettricità mondiale. Anche il solare e il geotermico sono tecnologie magnifiche e inesauribili, ma restano trascurabili a livello globale. Una famiglia americana mediamente possiede 26 apparecchi che funzionano con l'energia e il resto del mondo si sta mettendo in pari: il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti prevede che il consumo di elettricità a livello mondiale per il 2030 sarà cresciuto del 77 per cento. Come soddisfare questa domanda senza rimettere seriamente mano al nucleare? Non possiamo.

5) I risparmi di tutti per salvare il salvabile
Alcune ricette per risolvere la crisi energetica sono migliori di altre: vanno esplorate a fondo e con impegno prima di sperimentare modelli decisamente inferiori. C'è solo una risorsa energetica rinnovabile più pulita, economica e abbondante delle altre, che non provoca deforestazione e non richiede procedure di sicurezza, che non dipende dal tempo e che non richiede anni per realizzarla o portarla sul mercato. È l'efficienza: significa sprecare meno energia, usare meno energia per avere la birra fredda come prima, la doccia calda come prima e la fabbrica produttiva come prima. Non è una vecchia brontolona che ti assilla per dirti di farti la doccia con l'acqua più fredda, di spegnere le luci, di abbassare il termostato, di guidare meno, di volare meno, di comprare meno roba, di mangiare meno carne, di rinunciare al McDonald's e di cambiare il tuo comportamento per risparmiare energia. Fare di meno con meno si chiama risparmio. Efficienza significa fare di più o fare lo stesso con meno. Non richiede grandi sforzi o sacrifici, ma elettrodomestici più efficienti, un'illuminazione più efficiente, fabbriche più efficienti ed edifici e veicoli più efficienti: fattori che potrebbero eliminare fra un quinto e un terzo dei consumi energetici mondiali senza sopportare nessuna privazione reale.

L'efficienza non è sexy. L'idea che possiamo usare meno energia senza troppa fatica non è molto in sintonia con l'odierna cultura del more is better. Il modo migliore per evitare che le centrali nucleari ci prendano in contropiede, diano più potere ai petro-dittatori o mettano in pericolo il pianeta è innanzitutto non costruirle. I "negawatt" risparmiati grazie a misure per il miglioramento dell'efficienza energetica generalmente costano fra uno e cinque centesimi di dollaro per kilowattora, contro costi previsti fra i 12 e i 30 centesimi per kilowattora per le nuove centrali nucleari. Gli americani, in particolare, e gli esseri umani, in generale, sprecano quantità incredibili di energia. Le centrali elettriche Usa scialacquano abbastanza energia da alimentare il Giappone; gli scaldabagni, i motori industriali e gli edifici americani sono ridicolmente inefficienti, come anche le automobili. Solo il 4% dell'energia usata per alimentare la lampadina a incandescenza produce luce: il resto viene sprecato. Secondo le previsioni, nei prossimi quindici anni la Cina costruirà più metri quadri di immobili di quanti ne hanno costruiti gli Stati Uniti in tutta la storia: là non esiste alcun parametro di edilizia verde o esperienza in materia.
Noi sappiamo già che fissare parametri di efficienza energetica può fare meraviglie: è già servito a ridurre i consumi energetici americani da livelli astronomici a medie semplicemente alte. Ad esempio, grazie ai regolamenti federali, i moderni frigoriferi americani usano tre volte meno energia dei modelli degli anni Settanta, pur essendo più grandi e tecnologicamente più raffinati.
I principali ostacoli all'efficienza sono gli incentivi perversi con cui molte società di servizi pubblici si trovano a fare i conti: fanno più soldi se vendono più energia, e quindi devono costruire nuove centrali. In California e nel Nord-Ovest Pacifico (gli stati Usa e le province canadesi della costa nordoccidentale) i profitti delle società di servizi pubblici sono stati scorporati dalle vendite di energia elettrica, permettendo alle aziende di aiutare i clienti a risparmiare energia senza arrecare danno agli azionisti. Così, in quell'area l'impiego energetico procapite rimane stabile da trent'anni, mentre nel resto degli Stati Uniti è cresciuto del 50 per cento. Se le società di servizi pubblici in tutto il mondo potessero fare soldi aiutando i loro clienti a usare meno energia, il dipartimento dell'Energia americano non pubblicherebbe cifre tanto inquietanti.

CONTINUA ...»

6) Serve una rivoluzione tecnologica
Sul lungo periodo è difficile pensare (in assenza di scoperte rivoluzionarie) che riusciremo a ridurre le emissioni dell'80% entro il 2050, considerando che la popolazione mondiale aumenta e i paesi in via di sviluppo crescono. Perciò un programma Apollo per le tecnologie pulite, modellato sul progetto Manhattan, è un'idea sensata. Bisogna imporre un prezzo alle emissioni per far capire agli operatori di mercato e agli innovatori che è necessario promuovere attività a basso livello di emissioni: il programma di scambi di quote di emissioni dell'Unione europea dopo una partenza titubante sembra funzionare bene. I capitali privati che già si riversano sul settore delle energie rinnovabili potrebbero riuscire un giorno a produrre un pannello solare a buon mercato, o un carburante sintetico, o una batteria superpotente, o una centrale a carbone realmente pulita. A un certo punto, dopo che avremo spremuto tutti i "negawatt" e i "negabarili" possibili, ci servirà qualcosa di nuovo.

Disponiamo già di tutta la tecnologia necessaria per cominciare a ridurre le emissioni tagliando i consumi. Anche solo mantenendo stabile la domanda di energia elettrica, possiamo sottrarre un megawatt di elettricità ricavata dal carbone ogni volta che aggiungiamo un megawatt di elettricità ricavata dal vento. Con una rete intelligente, con regole per l'edilizia verde e parametri di efficienza energetica rigorosi per qualsiasi cosa, dalle lampadine ai televisori al plasma alle batterie di server, possiamo fare di più che limitarci a mantenere la domanda stabile. Al Gore ha un piano ragionevolmente plausibile per un'energia a zero emissioni di qui al 2020: l'ex vicepresidente americano pensa a un decremento della domanda del 28% attraverso l'efficienza, sommato a incrementi altrettanto ambiziosi dell'offerta di energia eolica, solare e geotermica. Per raggiungere i nostri traguardi del 2020 non è necessario ridurre a zero l'impiego di combustibili fossili. Basta che ne usiamo meno.
Se qualcuno avrà un'idea migliore da oggi al 2020, benissimo! Per il momento, concentriamoci sulle soluzioni che consentono di tagliare più emissioni possibile al minor costo possibile.

7) Iniziamo cambiando i nostri stili di vita
In questo periodo, è politicamente scorretto suggerire che diventare più verdi possa comportare correzioni anche minime al nostro stile di vita, ma affrontiamo la realtà. Jimmy Carter aveva ragione. Non moriremo mica se abbassiamo il riscaldamento e indossiamo un maglione. L'efficienza è una droga miracolosa, ma il risparmio è ancora meglio: una Prius consuma meno benzina, ma una Prius parcheggiata in garage mentre tu ti sposti in bici non ne consuma affatto. Anche le più efficienti fra le asciugatrici consumano più energia dello stendino dei panni.
Fare di più con meno è un ottimo inizio, ma per arrivare all'obbiettivo dell'80% di emissioni in meno il mondo industrializzato potrebbe, occasionalmente, dover fare di meno con meno. Forse dovremo disattivare qualche cornice digitale, sostituire in alcuni casi il viaggio d'affari con la teleconferenza, e andarci piano con i condizionatori. Se questa è una verità scomoda, è meno scomoda delle migliaia di miliardi di dollari che costano i nuovi reattori, della dipendenza perpetua da petro-stati ostili o di un pianeta in affanno.

Dopo tutto, i paesi in via di sviluppo hanno il diritto di crescere. I loro cittadini sono comprensibilmente smaniosi di mangiare più carne, guidare più automobili e vivere in case più belle. Non sembra equo che il mondo industrializzato dica: fate quello che diciamo, non quello che abbiamo fatto in passato. Ma se i paesi in via di sviluppo seguiranno, per giungere alla prosperità, la strada dello spreco già percorsa dai paesi industrializzati, la terra che tutti condividiamo non reggerà. Perciò dobbiamo cambiare modo di comportarci. A quel punto potremo almeno dire: fate quello che facciamo, non quello che abbiamo fatto in passato.

(Traduzione di Fabio Galimberti)


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domenica, 06 settembre 2009

Medicina al passo con i tempi?

Fonte.

» 2009-09-05 19:40
Cervello: potrebbe essere 'copiato'
Neuroscienziato H. Markam, progetto possibile ma molto costoso
(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il cervello umano potrebbe essere 'replicato' in laboratorio nell'arco di 10 anni per usarlo come modello sul quale studiare.Ne e' certo il neuroscienziato svizzero Henry Markram, co-direttore dell'Istituto per il cervello del Politecnico federale di Losanna.'Credo che sia assolutamente possibile,sia dal punto di vista tecnico sia biologico.Sara' difficile solo dal punto di vista finanziario perche'e' un progetto molto costoso' dice in un articolo pubblicato sul sito AlphaGalileo.

Molti racconti del passato si sono tramutati in realtà. Si legge, oggi, anche la fattibilità del progetto Frankestein.

Nel frattempo, in balia di una medicina del III millennio che si basa ancora su questioni di statistica, molte patologie ben conosciute non solo non hanno un'adeguata cura, ma non vengono riconosciute in tempo per la scarsità di mezzi a disposizione, medici qualificati compresi.
Non si vuole, qui, controbbattere chi ha avuto coraggio sul set televisivo a indicare gli accertamenti clinici a risultato negativo come responsabili dello sttao di indebittamento della Sanità Pubblica -costui non sa che cosa significhi medicina preventiva-, bensì che la ricerca in medicina debba essere coordinata a livello mondiale per un'equa ditribuzione dei finanziamenti, al fine di stilare un elenco di priorità da onorare.

Che cos'è AlphaGalileo? E' un accrocchio che riporta via internet le ultime notizie in ricerca, Europe's leading source of research news. Il sito wen in questione ha altri canali su cui diramare le news, come Science, Health, Society, Arts, Humanities, Science Applied, Business. L'invito a leggerlo è indiscutibile, ma, alla fine, ci si può fare un'idea irreale della situazione della medicina al giorno d'oggi.

E' tanto seguito a livello europeo che è tradotto solo in inglese e in spagnolo. Di lingua italiana manco a parlarne.

Ci si domandi pure: qual'è la salute dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole italiane? Evitando personali giudizi, si può solo dire che si studia letteratura e storia della lingua straniera; pochi laboratori linguistici e mezzi multimediali a supporto dell'insegnamento della lingua inglese, accompagnati da chi, dall'altra parte della cattedra, ha notevoli difficoltà con i mezzi multimediali, non ultima la difficoltà a masterizzare su un cdrom la tesi finale di tirocinio ssis da parte dei futuri insegnanti di lingue.

L'articolo viene riportato qui appresso.


Human brain could be replicated in 10 years

04 September 2009 AlphaGalileo Foundation

A model that replicates the functions of the human brain is feasible in 10 years according to neuroscientist Professor Henry Markram of the Brain Mind Institute in Switzerland. ‘I absolutely believe it is technically and biologically possible. The only uncertainty is financial. It is an extremely expensive project and not all is yet secured.'

The apparent complexity of the human mind is not a barrier to building a ‘replica' brain claims Professor Markram. ‘The brain is of course extremely complex because it has trillions of synapses, billions of neurons, millions of proteins, and thousands of genes. But they are still finite in number. Today's technology is already highly sophisticated and it allows us to reverse engineer the brain rapidly'. An example of the capability already in place is that today's robots can do screenings and mappings tens of thousands of times faster than human scientists and technicians.

Another hurdle on the path to a model human brain is that 100 years of neuroscience discovery has led to millions of fragments of data and knowledge that have never been brought together and exploited fully. ‘Actually no- one even knows what we already understand about the brain', says Professor Markram, ‘A model would serve to bring this all together and then allow anyone to test whatever theory you want about the brain. The biggest challenge is to understand how electrical-magnetic-chemical patterns in the brain convert into our perception of reality. We think we see with our eyes, but in fact most of what we ‘see' is generated as a projection by your brain. So what are we actually looking at when we look at something ‘outside' of us?'

For Professor Markram, the most exciting part of his research is putting together the hundreds of thousands of small pieces of data that his lab has collected over the past 15 years, and seeing what a microcircuit of the brain looks like. ‘When we first switched it on it already started to display some interesting emergent properties. But this is just the beginning because we know now that it is possible to build it. As we progress we are learning about design secrets of our brains which were unimaginable before. In fact the brain uses some simple rules to solve highly complex problems and extracting each of these rules one by one is very exciting. For example we have been surprised at finding simple design principles that allow billions of neurons to connect to each other. I think we will understand how the brain is designed and works before we have finished building it'.

The opportunities for this neuroscience research challenge are immense explains Professor Markram: ‘A brain model will sit on a massive supercomputer and serve as a kind of educational and diagnostic service to society. As the industrial revolution in science progresses we will generate more data than anyone can track or any computer can store, so models that can absorb it are simply unavoidable. It is also essential to build models when it comes to treating brain diseases affecting around two billion people. At present, there is no brain disease for which we really understand what has gone wrong in the processing, in the circuits, neurons or synapses. It is also important if we are to replace the need for the millions of animal experiments each year for brain research'.


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venerdì, 04 settembre 2009

Clima, non solo crisi economiche creano fame.

Fonte.

» 2009-09-03 17:33
Asia: fame per scioglimento Himalaya
Allarme da un rapporto dell'Adb presentato a Katmandu
(ANSA) - KATHMANDU, 3 SET - Il rapido scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya espone a gravi rischi alimentari oltre 1,6 mld di persone in Asia meridionale. In questa zona risiede circa la meta' della popolazione mondiale che vive al di sotto della soglia di poverta'. E' l'allarme lanciato da un rapporto presentato a Kathmandu, in Nepal, dalla Banca di sviluppo asiatico (Adb). Secondo il documento i cambi climatici fanno aumentare le probabilita' di alluvione e portano siccita'.

Sotto la neve il pane, sapienza antichissima, basata sull'esperienza diretta di vita di millenni; i nostri nonni lo sapevano benissimo, non c'è bisogno di conferme scientifiche, se non, purtroppo, in situazioni di calamità.

Il rapporto dell'ADB è a questo link, ADB: Climate Change Threatens Water, Food Security of 1.6 billion South Asians [2 settembre 2009]. Sono a rischio le colture di mais, frumento e riso con tagli fino al 15%, se la tendenza del rapido scioglimento non subirà, emtro il 2050, una significativa inversione. Non dimentichiamo che in Asia meridionale vive la metà della popolazione del globo terrestre in condizioni di estrema povertà.


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giovedì, 03 settembre 2009

Scuola, i soliti rappezzamenti dell'ultim'ora.

Fonte.

» 2009-09-03 15:01
Scuola: ok Cdm a intesa precari
Garantiti indennita' di disoccupazione e accesso a supplenze
(ANSA) - ROMA, 3 SET - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera a un'intesa per tutelare gli insegnanti precari annuali.'Abbiamo proposto una norma di legge che verra' inserita in un decreto legge ad hoc o nel cosiddetto decreto Ronchi sui supplenti annuali', ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini. 'A questi lavoratori', ha continuato, 'verra' garantita un'indennita' di disoccupazione e una via preferenziale per l'accesso alle supplenze brevi'.

Lasciare libera alla fantasia di ognuno l'interpretazione di ciò che lo Stato dice ai propri cittadini è uso ormai consolidato.

Chi saranno i supplenti annuali?

Che cosa sarà questa via preferenziale per l'accesso alle supplenze brevi? Tutto fa presupporre che non si sappia molto del comparto Scuola.

Tanto valeva che lo Stato, nella fattispecie il MIUR, si rendesse conto dello strafalcione scritto nella nota protocollare AOODGPER. 12360, che qui appresso si riporta.


CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non  concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.


ripresa dal D.M. del 13 giugno 2007 (f.to IL MINISTRO Giuseppe Fioroni) . Si legge, art.1 comma 4 che:


ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
  1. …omissis…
    1. …omissis…
    2. …omissis…
    3. …omissis…
  2. …omissis…
  3. …omissis…
  4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

anche se di diverso indirizzo politico; difatti, vengono fatte risalire alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, dalle quali, ricorsivamente, si può dire che le abbia prese il Ministro Fioroni.

Sul punto in esame, cioè l'assegnazione a personale già in servizio, sia esso di ruolo oppure precario, degli spezzoni d'orario pari o inferiori settimanali, occorre precisare quanto sia addentro alle tematiche della Scuola il MIUR in persona; a tale proposito, è pur vero che ha cercato di contenere, in realtà ha ridotto con la scure indiscriminatamente, le spese nel comparto Scuola, dirottando altrove i sette miliardi e 800 milioni di euro in quattro anni, ma con l'altra mano non si accorge che le ore aggiuntive che rivolge ai docenti di ruolo comportano il pagamento di una indennità a questi ultimi, indennità che non ha voluto pagare se non attraverso ricorsi.

Leggendo il post Scuole, per risparmiare si finisce per spendere di più, si capisce che cosa voglia dire razionalizzare le spese, o buon senso nella spesa pubblica.
A ciò bisogna aggiungere un fattore non secondario, anzi forgiante del buon senso nella spesa pubblica, che diventa così obbligatorio da mettere in pratica: la crisi economica in atto. Il fattore della crisi economica in atto non può essere dimenticato: è diventato parte della nostra vita quotidiana, riducendo i consumi nelle bollette di luce, acqua e gas e anche al supermercato; si è anche anche allungata la durata della cassa integrazione. Per coloro che hanno perso il lavoro dal settembre 2008 vi sono alcuni ammortizzatori in atto, per coloro che si introducono nel mondo del lavoro -anche in quelle situazioni ove cambiano tipologia di lavoro- nulla è stato fatto. Analogamente il Bonus Famiglia, che viene pagato attraverso i sostotuti di imposta oppure rimandato alle calende greche in caso che sia la stessa Agenzia delle Entrate (non funziona tanto bene come Agenzia delle Uscite) a inviare l'assegno a casa oppure sul conto corrente direttamente. Si spera che non si intenda per supplenti annuali quei docenti precari che l'anno scorso hanno lavorato, bensì tutti coloro che, a torto o a ragione abilitati da concorsi abilitanti a numero chiuso (perché non si vogliono creare disoccupati, a loro dire), sono a titolo riconosciuto inseriti nelle GaE.

Si diceva della via preferenziale per l'accesso alle supplenze. Non si vuole riferirsi al motto tanto in voga nei decenni precedenti, lavorare meno lavorare tutti, bensì evitare che si possa dire che tutti statisticamente mangiano un pollo a testa quando la metà ne mangia due e l'altra metà non ne mangia: perché non attribuire gli spezzoni d'orario prima a coloro che sono rimasti esclusi da una proposta di lavoro vista l'esigua disponibilità di posti nelle scuole -primo complice il MIUR nel diramare un aumento del numero di studenti per classe sempre a motivo di contenimento spese- invece di attribuirli al personale docente che ha già la cattedra completa?

La notizia ANSA riporta il termine garantiti: abracadabra, ma se non vi sono margini per supplenze, che cosa si garantisce? Sperare che parte della popolazione docente si prenda l'influenza suina H1N1?


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sabato, 29 agosto 2009

Nuova influenza, aspettando il vaccino.

Fonte.

Influenza "a": Iss, Casi Gravi e Decessi Sono Attesi

Agi

(AGI) - Roma, 29 ago. - Non sorprende il caso del 24enne ricoverato a Monza con l'influenza "A" in condizioni gravi: "E' un'influenza con un basso tasso di gravita' e di mortalita' ma purtroppo quando crescono i casi qualche evento di questo tipo e' atteso dal punto di vista statistico". Lo chiarisce all'Agi il capodipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanita', Gianni Rezza. "Il virus e' blando - ribadisce Rezza - ma puo' dare in rari casi complicazioni polmonari. Consideriamo che in Europa il tasso di mortalita' sui casi confermati e' di circa il due per mille, e in Italia noi abbiamo quasi raggiunto i 2.000 casi, purtroppo non e' improbabile che ci sia qualche decesso". A preoccupare e' l'anomalo 'target' del virus, che colpisce piu' i giovani che gli anziani come conferma il caso di Monza: "E' una caratteristica ormai assodata - spiega Rezza - a differenza dell'influenza stagionale il virus H1N1 colpisce le categorie piu' giovani, ma non e' una caratteristica di per se' negativa, bisogna vedere come i pazienti reagiscono all'infezione, e nella stragrande maggioranza dei casi reagiscono bene". Quanto all'allarme dell'Oms su un presunto nuovo ceppo piu' aggressivo che attacca i polmoni, Rezza e' prudente: "A noi non risulta sia stato isolato un ceppo nuovo. Forse sono stati riscontrati sintomi diversi, ma possono dipendere da tanti fattori, finora per fortuna non ci sono notizie di mutazioni del virus". .


Giovane in condizioni gravi: medicinali non in grado di curare dalla malattia? E la Televisione tace.

<<...purtroppo non e' improbabile che ci sia qualche decesso.>>: la medicina nel terzo millennio si è armata di un potente mezzo di ricerca: il calcolo delle probabilità. Il calcolo della probabilità come mezzo per arginare le pandemia: povero chi ci capita, alla fine gli organi preposti sosterranno che accettare una bassa percentuale di decessi significherà che le misure messe in campo per arginare la pandemia hanno funzionato a dovere. A me sembra che sia un corso naturale della vita piuttosto che un successo della ricerca sull'influenza A: i più forti riescono a superare la crisi, così come è semrpe avvenuto in tutte le pandemia di peste, colera e quant'altro.


Fonte.

Nuova Influenza: Ecdc, 974 Nuovi Casi In Europa. In Totale 45.625

Asca

(ASCA) - Roma, 28 ago - Il virus della nuova influenza A/H1N1 continua a espandersi nel mondo. In particolare, come rileva l'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) nel rapporto pubblicato quotidianamente online sulla diffusione del virus, nelle ultime 24 ore ci sono stati in Europa 974 nuovi casi per un totale di 45.625, di cui 103 decessi. Nel resto del mondo ci sono invece stati 1.223 nuovi casi per un totale di 222.984. Il maggior numero di casi si registra sempre in Germania (308 nelle ultime 24 ore per un totale di 15.567) e nel Regno Unito (13.095), seguito dal Portogallo (2.244), Grecia (1.839), Italia (1.800) e Spagna (1.538).


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giovedì, 27 agosto 2009

Il buon odore dell'erba appena tagliata.

Fonte.

» 2009-08-27 18:30
Salute: odore prato tagliato rilassa
Per studio australiano rilascia sostanza che agisce sull'umore

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - L'odore dell'erba tagliata rilassa e rende felici perche' rilascia una sostanza chimica con effetti sull'umore, secondo studio australiano. Gli scienziati hanno anche riprodotto in laboratorio l'odore del prato tagliato in un profumo ribattezzato 'Essenza Serena', che dovrebbe ridurre lo stress e stimolare la memoria. Per i ricercatori, l'essenza lavora direttamente nell'area emotiva e della memoria.


Era già risaputo ai tempi dei nostri nonni, ora è stato dimostrato scientificamente.

venerdì, 24 luglio 2009

Un bonus famiglia "stretto".

Fonte.

» 2009-07-24 10:45
Ponte sullo Stretto entro il 2016
Grazie a norme del decreto anticrisi, dicono Tremonti e Matteoli
(ANSA)- ROMA, 24 LUG -'Il Ponte sullo Stretto verra' realizzato nei tempi stabiliti e i lavori si concluderanno entro il 2016' dicono i ministri Tremonti e Matteoli. 'La norma inserita nel maxiemendamento al decreto anticrisi consente di velocizzare le procedure - osservano i due ministri - e prevede inoltre la nomina di un Commissario (il presidente della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci) che approvera' tutti gli atti necessari in modo da consentire la ripresa delle attivita' e l'inizio dei lavori'.

Anche il bonus famiglia era una misura presa per contenere, in un certo qual modo, la crisi economica: era lo scorso novembre, un lontano novembre 2008. Il decreto in oggetto recitava Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: nobili parole, nobili intenti.

Si diceva che fatta la domanda per avere il bonus famiglia, aspettato un mese, quello successivo alla domanda, per la lavorazione, il bonus famiglia sarebbe stato erogato in tempi brevissimi, entro due mesi dalla domanda: i tempi devono essere brevissimi, altrimenti che misure anticrisi sarebbero! Dalla domanda prodotta a febbraio, sono trascorsi, ormai, cinque mesi: si vocifera che non vi è la copertura finanziaria per erogare il bonus famiglia; la situazione è ben delineata dai commenti del post Bonus famiglia 2009: chi eroga informazione non può tagliarla al punto da generare confusione.

Nel frattempo, dallo scorso novembre 2008, si sono succeduti altri decreti la maggior parte dei quali convertiti in legge grazie al voto di fiducia (modalità che delegittima il Parlamento Italiano). La memoria corta fa affiorare alla mente il passato più recente e dimenticare quello più remoto: sul bonus famiglia esitono solo i documenti che richiamano le modalità di compilazione delle domanda, niente sulla sua erogazione a sostegno delle famiglie a basso reddito.

Si dice che saranno circa quarantamila i lavoratori interessati dalla costruzione del Ponte sullo Stretto: quarantamila, una briciola di fronte alle centinaia di migliaia di lavoratori che si sono trovati senza un lavoro sin dal settembre 2008. Buon per loro, dimenticheranno per un pò il bonus famiglia che ancora non arriva.

Che abbiano precedenza le decisioni prese per ultime nei vari decreti anticirisi?

martedì, 21 luglio 2009

A/H1N1, poca informazione a riguardo...

Fonte.

» 2009-07-20 18:20
Influenza: Francia pensa al peggio
E si prepara ad affrontare una eventuale pandemia

francia_influenza-eb7ad6817cec2856e03360fc046ef90e.jpg (ANSA) - PARIGI, 20 LUG - La Francia si prepara ad affrontare il piu' catastrofico degli scenari in caso di pandemia della nuova influenza.Per gli esperti potrebbe essere colpito il 20-50% della popolazione. Previsti voli e treni annullati, ospedali sovraffollati e a corto di personale, fabbriche deserte e telelavoro. Le autorita' hanno gia' negoziato 94 milioni di dosi di vaccino e imposto a imprese di trasporto, banche, supermarket di prevedere un piano anti-influenza.


Fonte.

» 2009-07-15 20:22
Nuova influenza: 87 morti in 24 ore
Ecdc: il numero dei casi e' salito a 125. 993

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - In un giorno il bilancio delle morti causate dalla nuova influenza nel mondo e' di 87. Lo riferisce l'Ecdc. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il totale dei decessi oggi e' salito a 667, mentre solo ieri erano 580. L'aumento piu' rilevante si registra in Argentina, dove da 40 si e' passati oggi a 137 morti, e in Tailandia, da 9 a24. Il numero dei casi di persone affette dal virus A/H1N1 e' salito a 125.993 (116.943 ieri).


Il Grande Fratello di Orwell non ne parla più, si limita a darne qualche notizia sporadicamente. Tutto tace, tutto tace a riguardo della possibilità che l'influenza dai suini possa cavalcare la solita influenza (cinese, australiana, thailandese, ...) autunnale. Si dice per non creare allarmismi: forse che il popolino nel terzo millennio sia ancora considerato popolino? Forse che il popolino non si allarmerà comunque nel bel mezzo della pandemia, che si spera non vi sia? Sarà tardi, il popolino dovrà pensare a curarsi e, nel frattempo, la sindrome della memoria corta farà il resto.

OMS a ruota libera...poca medicina e molta politica sterile.


Fonte.

» 2009-07-20 17:44
Influenza: Oms, no controlli in scali
Diversi i motivi di una febbre e puo'esserci virus senza sintomi
(ANSA) - GINEVRA, 20 LUG - L'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) non raccomanda in generale controlli 'anti-influenza' dei viaggiatori negli aeroporti. 'L'Oms non si pronuncia sulle situazioni specifiche, ma in generale non raccomanda di controllare i viaggiatori in partenza o in arrivo: le persone possono infatti avere la febbre per diversi motivi, mentre ci possono essere persone che hanno il virus ma che possono non manifestare alcun sintomo', ha ribadito il portavoce Gregory Harlt.

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mercoledì, 15 luglio 2009

D.P.R. 445/2000: durata delle dichiarazioni sostitutive.

Se

Articolo 19 (R)
Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.

e

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)

e

Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

e

Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione

1. omissis

2. omissis

3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

e

Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono,

per quanto tempo vale la copia autenticata di un documento non più in corso di validità?

Per completezza si riporta il testo del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

INDICE

CAPO I Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale

CAPO II Documentazione amministrativa

SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici

SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento informatico
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti informatici
Art. 13 Libri e scritture

SEZIONE III Trasmissione di documenti
Art. 14 Trasmissione del documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di copie
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni

SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma digitale
Art. 24 Firma digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della chiave privata
Art. 27 Certificazione delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
Art. 34 Legalizzazione di fotografie

SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di identità
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici

SEZIONE VIII Regime fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali

CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni contestuali
Art. 41 Validità dei certificati
Art. 42 Certificati di abilitazione

SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

SEZIONE IV Esibizione di documento
Art. 45 Documentazione mediante esibizione

SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti

SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei sistemi
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 53 Registrazione di protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di protocollo
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 57 Numero di protocollo

SEZIONE II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

SEZIONE III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art. 63 Registro di emergenza

SEZIONE IV Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

SEZIONE V Disposizioni sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi
Art. 69 Archivi storici

SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema

CAPO V Controlli
Art. 71 Modalità dei controlli
Art. 72 Responsabilità dei controlli

CAPO VI Sanzioni
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75 Decadenza dai benefici
Art. 76 Norme penali

CAPO VII Disposizioni finali
Art. 77 Norme abrogate
Art. 78 Norme che rimangono in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n.340;

VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;

VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

EMANA il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (R)
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione personale del titolare.

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.

e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.

n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art.43.

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Articolo 2 (L)
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 3 (R)
Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale

1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici

1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.

Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO

Articolo 8 (R)
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 13 (R)
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

Articolo 19 (R)
Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.

Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)

SEZIONE V
FIRMA DIGITALE

Articolo 22 (R)
Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;

f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Articolo 23 (R)
Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.

Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.

SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.(R)

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale;

3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.

4. La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

SEZIONE VIII
REGIME FISCALE

Articolo 37(L)
Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)

Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

SEZIONE II
CERTIFICATI

Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Articolo 41 (L)
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.(L)

3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.(R)

3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)

Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.

Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.

L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 57 (R)
Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

 

Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

Articolo 59 (R)
Accesso esterno

1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Articolo 63 (R)
Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica.

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.(R)

SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

 

Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)

Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 69 (R)
Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V
CONTROLLI

Articolo 71 (L-R)
Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)

Articolo 72(R)
Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. (R)

CAPO VI
SANZIONI

Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d’ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R)

Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :

a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) l’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo;

c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

d ) l’articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.


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